(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del
                          10 gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'art.  15-bis nella legge regionale 22 ottobre 1996,
                                n. 75
    1.  Dopo  l'Art.  15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75
(Organizzazione   dell'attivita'   di   promozione,   accoglienza   e
informazione turistica in Piemonte), e' inserito il seguente:
    "Art.  15-bis (Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse
regionale).  -  1.  La  Regione  Piemonte  si  propone di favorire il
sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di
prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione
delle   risorse  turistiche  presenti  sul  territorio,  al  fine  di
incrementare  i  flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e
sviluppare l'economia turistica regionale.
    2.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  prodotto turistico di
interesse   regionale  si  intende  la  definizione  di  progetti  di
intervento,  sia  pubblici  che  privati,  per  la  creazione  di  un
complesso  di  iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista,
individuando   idonei   sostegni   strutturali,   promozionali  e  di
commercializzazione, capacita' professionali e gestionali.
    3.  Sono  soggetti  legittimati  a realizzare le azioni di cui al
comma  1, l'agenzia per la promozione turistica di cui all'Art. 6, le
agenzie  di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'Art.
9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di
lucro  rappresentativi  di  imprese turistiche, le associazioni senza
scopo  di lucro che operano nel settore turistico, nonche' le imprese
operanti nel settore turistico".