(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 10 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 1. Dopo l'Art. 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e' inserito il seguente: "Art. 15-bis (Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale). - 1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia turistica regionale. 2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacita' professionali e gestionali. 3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, l'agenzia per la promozione turistica di cui all'Art. 6, le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'Art. 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonche' le imprese operanti nel settore turistico".