(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del
                           14 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n.
                                 55

    1.  L'art.  11  della  legge  regionale  20 dicembre  1990, n. 55
(Modificazioni  della  legge  regionale  16 gennaio  1973,  n.  4, in
materia  di  iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di
referendum),  sostituito  dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile
1992,  n.  25  e  dalla  legge  regionale  9 giugno  1997,  n. 32, e'
sostituito dal seguente:
      "Art.  11.  -  1.  Ai componenti della commissione e' dovuto un
compenso, a far data dal 1 gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80
per  cento  dell'indennita'  di  presenza  corrisposta ai consiglieri
regionali,  cosi'  come  indicato  dall'art.  2 della legge regionale
13 ottobre  1972, n. 10 (Determinazioni delle indennita' spettanti ai
membri   del   consiglio  e  della  giunta  regionale)  e  successive
modificazioni.
    2.   Al  presidente  della  commissione  il  compenso  dovuto  e'
stabilito  nella  misura del 90 per cento dell'indennita' di presenza
corrisposta ai consiglieri regionali.
    3.  A  tutti  i  componenti  e'  altresi' corrisposto un rimborso
chilometrico  forfettario  calcolato  moltiplicando  il  doppio della
distanza  tra  il domicilio e la sede della commissione per un quinto
del  prezzo  di  un  litro  di  benzina  verde individuato secondo le
modalita'  di  attuazione  del  contratto  nazionale  dei  dipendenti
pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui
ha  luogo  la  riunione  della  commissione  non ricevono il rimborso
chilometrico".