(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 1. L'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Ai componenti della commissione e' dovuto un compenso, a far data dal 1 gennaio 2002, per ogni seduta, pari all'80 per cento dell'indennita' di presenza corrisposta ai consiglieri regionali, cosi' come indicato dall'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazioni delle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) e successive modificazioni. 2. Al presidente della commissione il compenso dovuto e' stabilito nella misura del 90 per cento dell'indennita' di presenza corrisposta ai consiglieri regionali. 3. A tutti i componenti e' altresi' corrisposto un rimborso chilometrico forfettario calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e la sede della commissione per un quinto del prezzo di un litro di benzina verde individuato secondo le modalita' di attuazione del contratto nazionale dei dipendenti pubblici area dirigenza. I componenti con domicilio nel comune in cui ha luogo la riunione della commissione non ricevono il rimborso chilometrico".