(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del 15 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 85 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 1. Il testo dell'art. 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, e' sostituito dal seguente: "1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall'art. 130, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalita' previste dall'art. 34, comma 1-bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.".