(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 12 del
                           15 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modificazione dell'art. 85 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3

    1.  Il  testo dell'art. 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo
1999, n. 3, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  funzioni  amministrative  concernenti  la concessione di
nuovi  trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste
dall'art.  130,  comma  2,  del decreto legislativo n. 112/1998, sono
trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso
i  comuni  capofila  degli  ambiti territoriali ottimali definiti dal
piano  sociale  regionale secondo le modalita' previste dall'art. 34,
comma 1-bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.".