(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31 del
                           19 marzo 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge regionale:

Art.1.

                          F i n a l i t a'

    1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all'Art.  9,  comma  1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/C.E.E.
concernente  la  conservazione  degli  uccelli selvatici, da attuarsi
nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1,
commi  3  e  4,  e  nell'Art.  9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio", nonche' dell'Art. 9 della legge 9 marzo 1989, n.
86  "Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al processo
normativo  comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari"   e   successive   modificazioni   e  dell'Art.  9  della
Convenzione  di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge
5 agosto  1981,  n.  503  "Ratifica  ed  esecuzione della convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo
le disposizioni della presente legge.