(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 31 del 19 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art.1. F i n a l i t a' 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva 79/409/C.E.E. concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonche' dell'Art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e dell'Art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.