(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 2 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina, in conformita' con quanto disposto all'art. 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.", l'attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attivita' del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni. 2. La presente legge, inoltre, e' finalizzata a garantire la disponibilita' delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonche' a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.