(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del
                           2 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  La  presente  legge  disciplina,  in  conformita'  con quanto
disposto  all'art.  17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001,
n.  11  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi  alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.   112.",   l'attivita'   di  rilevazione,  elaborazione,  analisi,
diffusione  ed  archiviazione  dei  dati  statistici  da  parte della
Regione  e  degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul
territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneita' organizzativa
e   la   razionalizzazione   dei   flussi   informativi,  concorrendo
all'attivita'  del  Sistema  statistico  nazionale, di cui al decreto
legislativo  6 settembre  1989,  n. 322 "Norme sul Sistema statistico
nazionale   e   sulla  riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di
statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
nel  rispetto  della  legge  31 dicembre  1996,  n. 675 "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali", e successive modifiche e integrazioni.
    2.  La  presente  legge,  inoltre,  e' finalizzata a garantire la
disponibilita'  delle informazioni statistiche necessarie al processo
di  programmazione  nonche'  a  quello  di controllo e di valutazione
delle politiche regionali.