(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 15 marzo 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Centri a minor consistenza demografica 1. Ai fini del presente regolamento, per "Centri a minor consistenza demografica", si intendono i centri cosi' come individuati ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37. 2. I comuni interessati individuano con provvedimento autonomo o mediante il provvedimento di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 37/1999, i centri a minor consistenza demografica sulla base dei propri dati censuari rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.