(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del
                           15 marzo 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Centri a minor consistenza demografica
    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  per  "Centri  a  minor
consistenza   demografica",   si   intendono   i  centri  cosi'  come
individuati  ai  sensi  dell'art.  21,  comma 2 della legge regionale
9 agosto 1999, n. 37.
    2.  I comuni interessati individuano con provvedimento autonomo o
mediante il provvedimento di cui all'Art. 11 della legge regionale n.
37/1999,  i  centri  a  minor  consistenza demografica sulla base dei
propri dati censuari rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.