(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'art.  12  della  legge regionale 31 luglio 1988, n. 11 recante:
"Norme  sul  funzionamento  della  commissione  prevista dall'Art. 14
della  legge  28  gennaio 1977, n. 10 e sulle indennita' spettanti ai
componenti" e' cosi' modificato:
      1.  A  decorrere dal 1 giugno 2001 al presidente, ai componenti
ed  al  segretario  della  commissione spetta una indennita' per ogni
giornata di seduta pari a Euro 100,00.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 24 aprile 2002
                            CHIARAVALLOTI