(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformita' ai principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attivita' artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale. 2. La presente legge e' la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non puo' essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.