(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al
                 Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  in attuazione
dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge costituzionale 31 gennaio
1963,  n.  1,  e  in conformita' ai principi di cui all'art. 20 della
legge  15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei
settori  trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi
fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle
attivita'  artigiane,  in  armonia  con  la  programmazione economica
regionale.
    2.   La   presente   legge   e'   la   legge  regionale  organica
dell'artigianato  e  come  tale  non  puo' essere abrogata, derogata,
sospesa  o  comunque modificata da altre norme di legge regionale, se
non   in   modo   esplicito,  mediante  l'indicazione  precisa  delle
disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.