(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 24 aprile 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'Art.  21  della  legge  regionale  5 agosto 1996, n. 27,
relativo   al  servizio  di  piazza  in  ambito  aeroportuale  ed  in
particolare  il  comma 2, cosi' come sostituto dall'Art. 31, comma 1,
della   legge   regionale   n.  13/1998,  il  quale  prevede  che  la
determinazione   delle   tariffe,   le   condizioni  di  trasporto  e
svolgimento  del servizio, le sanzioni amministrative e la fissazione
del  numero  massimo  di  licenze che ciascun comune puo' rilasciare,
proporzionalmente   al   bacino   di   utenza  aeroportuale,  vengono
disciplinate con regolamento di esecuzione della legge medesima;
    Visto  il  decreto  0177/Pres. del 23 maggio 1997 con il quale il
presidente  della giunta regionale ha approvato il regolamento per lo
svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale;
    Considerato  che  la  giunta  regionale  con decreto della giunta
regionale  n.  624  del  4 marzo  2002  ha provveduto ad integrare il
suddetto  regolamento mediante aggiunta, dopo il comma 3 dell'Art. 4,
del seguente comma:
    "3-bis.   I   tassisti  operanti  in  ambito  aeroportuale  hanno
l'obbligo  di  collegarsi  con  un sistema radiotaxi. Un terminale di
prenotazione  deve  essere  installato presso l'aeroporto. Il gestore
aeroportuale  dei servizi di assistenza a terra fornira' le modalita'
operative del sistema.";
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
                              Decreta:
    Dopo  il comma 3, dell'Art. 4, del regolamento per lo svolgimento
del  servizio  di piazza (taxi) in ambito aeroportuale, approvato con
decreto   del   presidente  della  giunta  regionale  0177/Pres.  del
23 maggio 1997 e' aggiunto il seguente comma:
    "3-bis.   I   tassisti  operanti  in  ambito  aeroportuale  hanno
l'obbligo  di  collegarsi  con  un sistema radiotaxi. Un terminale di
prenotazione  deve  essere  installato presso l'aeroporto. Il gestore
aeroportuale  dei servizi di assistenza a terra fornira' le modalita'
operative del sistema.".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione quale integrazione a regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 22 marzo 2002
                                TONDO