(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicemnbre 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista la legge regionale 16 aprile 1968, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale n.
4/Leg. dd 14 novembre 1968 e s.m.;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale n.
13-92/Leg. dd. 26 luglio 1993;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale n.
21-65/Leg. dd. 30 settembre 1997;
    Vista  il  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale n.
1-19/Leg. dd. 17 gennaio 2000;
    Ravvisata  la  necessita'  di  aggiornare le tariffe per le prove
tecniche  del  LA.T.I.F. ora fissate dal decreto del presidente della
giunta provinciale n. 1-19/Leg. dd. 17 gennaio 2001;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2536 del
5 ottobre 2001;
                              Decreta:
    1.  Di  approvare le nuove tariffe per le prestazione inerenti le
prove  tecniche  effettuate  dal  LA.T.I.F  - laboratorio tecnologico
impianti   a   fune   -   per   conto   terzi,   secondo  le  tabelle
A-B-C-D-E-F-G-H-I  2001,  che  formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto, in sostituzione delle tabelle A-B-C-D-E-F-G-H-I
1999  allegate  al  precedente  decreto  del  presidente della giunta
provinciale n. 1-19/Leg. del 17 gennaio 2000;
    2.  Di  stabilire  che  le  nuove  tariffe  di  cui sopra saranno
applicate  a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto
nel Bollettino ufficiale della Regione;
    3.   Di   stabilire   che   le  tariffe  vengano  aggiornate  con
periodicita'  annuale,  sulla base dell'evoluzione dei costi relativi
alle  prestazioni  svolte  per  conto terzi, tenuto anche conto delle
tariffe  praticate dalla concorrenza e che, a decorrere dal 1 gennaio
2003,  in  caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di
rideterminazione  tariffaria annuale, si applichera' l'adeguamento di
cui  all'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n.
2.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI