(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela dei consumatori e degli utenti); Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3113 di data 23 novembre 2001; Decreta: E' emanato il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti nel seguente testo: Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti (art. 7 legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8) Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che statutariamente perseguono comunque finalita' rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti. 2. Le associazioni di cui al comma 1, devono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per le associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' sufficiente la costituzione con scrittura privata non autenticata, purche' tale scrittura sia registrata. Le predette associazioni devono avere tra i propri fini istituzionali l'attivita' di difesa dei consumatori e degli utenti.