(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  legge  provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela
dei consumatori e degli utenti);
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 3113 di data
23 novembre 2001;
                              Decreta:
    E'  emanato  il regolamento per la concessione di contributi alle
associazioni di consumatori e utenti nel seguente testo:
            Regolamento per la concessione di contributi
              alle associazioni di consumatori e utenti
           (art. 7 legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8)
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
    1.  Possono  presentare  domanda di contributo le associazioni di
tutela dei consumatori e degli utenti che operano senza fine di lucro
e  senza  rapporti  con enti economici esclusivamente nel campo della
difesa   dei   consumatori  e  degli  utenti  e  che  statutariamente
perseguono comunque finalita' rientranti nel campo della tutela degli
interessi dei consumatori ed utenti.
    2.  Le  associazioni  di cui al comma 1, devono essere costituite
con   atto   pubblico   o   scrittura  privata  autenticata.  Per  le
associazioni  gia'  costituite  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento,  e'  sufficiente la costituzione con scrittura
privata  non  autenticata,  purche' tale scrittura sia registrata. Le
predette  associazioni  devono  avere tra i propri fini istituzionali
l'attivita' di difesa dei consumatori e degli utenti.