(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                    Adige n. 10 del 5 marzo 2002)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto  il  proprio  precedente  decreto  n.  12-10/Leg.  di  data
30 settembre  1994  e  s.m,  con  il  quale  e'  stata  approvato  il
regolamento  di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993,
n.  26  concernente "norme in materia di lavori pubblici di interesse
provinciale e per la trasparenza negli appalti";
    Visto   l'art.  54,  primo  comma,  numero  1)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta
la   deliberazione  dei  regolamenti  per  l'esecuzione  delle  leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Visto  l'Art.  53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il
presidente  della  giunta  provinciale  emana, con proprio decreto, i
regolamenti deliberati della giunta;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 230 di data
15 febbraio  2002  con  la  quale  e'  stato modificato l'art. 24 del
regolamento   approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  n.  12-10/Leg. di data 30 settembre 1994, come da ultimo
modificato  dall'art.  4  del  decreto  del  presidente  della giunta
provinciale 30 dicembre 1998, n. 45-117/Leg.;
                              Decreta:
    Di  emanare  la  modifica  al decreto del presidente della giunta
provinciale   30 settembre   1994,   n.  12-10/Leg.  (regolamento  di
attuazione   della   legge  provinciale  10  settembre  1993,  n.  26
concernente  "norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale  e per la trasparenza negli appalti"), nel testo allegato
quale pane integrante e sostanziale al presente decreto.
    II  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farlo
osservare.
      Trento, 18 febbraio 2002
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei conti il 22 febbraio 2002 registro n. 1,
foglio n. 3