(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) 1. Dopo l'Art. 16 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis (Interventi a sostegno degli allievi che frequentano scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia). - 1. Gli interventi diretti di cui all'Art. 14 sono estesi agli allievi che frequentano in provincia di Trento scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano associate alla federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, secondo i requisiti e le modalita' stabilite dallo stesso Art. 14. 2. Gli interventi indiretti di cui all'Art. 15 sono estesi alle scuole di cui al comma 1, aventi sede nel territorio provinciale purche' esse rispettino le seguenti condizioni: a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 15, comma 2, con esclusione di quelli di cui alle lettere f) e m), nonche' con esclusione dei requisiti previsti dall'Art. 13; b) gli allievi acquisiscano il titolo di studio di licenza elementare e di licenza media alle scadenze rispettivamente previste per la scuola dell'obbligo; c) rispettino gli obblighi di cui all'Art. 16. 3. La vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 e' svolta nelle forme e nei modi previsti per le scuole legalmente riconosciute, in quanto compatibili.". 2. Le disposizioni di cui all'Art. 16-bis della legge provinciale n. 29 del 1990, come aggiunto dal comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di cui all'unita' di base 10.2.130 (capitolo 21336) del bilancio provinciale annuale e pluriennale per l'anno 2002 e 2002-2004. La presente legge sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 19 febbraio 2002 DELLAI