(Pubblicata  nel  supplemento  n.  2  al  Bollettino  ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 26 febbraio 2002)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  alla  legge  provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - (Norme in
   materia  di  autonomia  delle  scuole, organi collegiali e diritto
   allo studio)
    1. Dopo l'Art. 16 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29,
e' aggiunto il seguente:
    "Art. 16-bis (Interventi a sostegno degli allievi che frequentano
scuole  ad  indirizzo  pedagogico-metodologico  steineriano associate
alla  Federazione  delle  scuole  Rudolf Steiner in Italia). - 1. Gli
interventi  diretti  di  cui all'Art. 14 sono estesi agli allievi che
frequentano    in   provincia   di   Trento   scuole   ad   indirizzo
pedagogico-metodologico  steineriano associate alla federazione delle
scuole  Rudolf  Steiner in Italia, secondo i requisiti e le modalita'
stabilite dallo stesso Art. 14.
    2.  Gli  interventi indiretti di cui all'Art. 15 sono estesi alle
scuole  di  cui  al  comma  1, aventi sede nel territorio provinciale
purche' esse rispettino le seguenti condizioni:
      a) siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'Art. 15,
comma 2,  con  esclusione  di  quelli  di  cui  alle lettere f) e m),
nonche' con esclusione dei requisiti previsti dall'Art. 13;
      b) gli  allievi  acquisiscano  il  titolo  di studio di licenza
elementare  e di licenza media alle scadenze rispettivamente previste
per la scuola dell'obbligo;
      c) rispettino gli obblighi di cui all'Art. 16.
    3.  La  vigilanza  sulle scuole di cui al comma 1 e' svolta nelle
forme  e  nei modi previsti per le scuole legalmente riconosciute, in
quanto compatibili.".
    2. Le disposizioni di cui all'Art. 16-bis della legge provinciale
n.  29  del 1990, come aggiunto dal comma 1, si applicano a decorrere
dall'anno scolastico 2002-2003.
    3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede
con  gli  stanziamenti  di  cui all'unita' di base 10.2.130 (capitolo
21336) del bilancio provinciale annuale e pluriennale per l'anno 2002
e 2002-2004.
    La  presente  legge sara' pubblica nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Trento, 19 febbraio 2002
                               DELLAI