(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 13 del 26 marzo 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze
ad  essa  attribuite  dallo  Statuto  speciale di autonomia, tutela e
valorizza  i  beni  di  uso civico quali elementi fondamentali per la
vita  e  per  lo  sviluppo delle popolazioni rurali e quali strumenti
primari  per  la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e
del  paesaggio  agro-silvo-pastorale  trentino.  La  Provincia tutela
altresi'  i  diritti  di  uso  civico sui beni medesimi quali diritti
inalienabili, imprescrittibii ed inusucapibili.
    2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i
demani  collettivi  e le rispettive pertinenze nonche' gli altri beni
gravati  di  uso  civico  appartenenti alla generalita' dei cittadini
residenti  nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai
sensi  della  legge  16 giugno  1927,  n.  1766,  sul  riordino della
disciplina  degli usi civici, come modificata dall'Art. 2 del decreto
legislativo  22 agosto  1947,  n. 1052, e del relativo regolamento di
attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come
modificato  dall'Art.  39  dalla  legge  15 novembre 1973, n. 734. Si
considerano  diritti  di  uso  civico  i  diritti appartenenti ad una
comunita'  di  abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai
rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo
dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.
    3.  Per  quanto  non  previsto  da  questa  legge  si  applica la
normativa statale vigente in materia di usi civici.