(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 26 marzo 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni rurali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresi' i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibii ed inusucapibili. 2. Per i fini di questa legge si considerano beni di uso civico i demani collettivi e le rispettive pertinenze nonche' gli altri beni gravati di uso civico appartenenti alla generalita' dei cittadini residenti nel territorio frazionale o comunale, quali individuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, come modificata dall'Art. 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1052, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come modificato dall'Art. 39 dalla legge 15 novembre 1973, n. 734. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti ad una comunita' di abitanti comunali o frazionali e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi. 3. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia di usi civici.