(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 17 del 23 aprile 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Al fine di fornire agli utenti un ottimale sistema segnaletico
informativo  utile  per  l'individuazione di localita' e servizi, nel
rispetto  della  normativa nazionale vigente in materia, la Provincia
promuove  l'elaborazione  di  un  sistema  di  segnali turistici e di
territorio  come individuati dall'Art. 134 del decreto del Presidente
della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della strada), come modificato
dall'Art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 610.
    2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove un'analisi
della  distribuzione  della  segnaletica verticale relativa alla rete
viaria di competenza della Provincia e dei comuni e individua modelli
omogenei   ottimali   di   distribuzione   di  tale  segnaletica  con
riferimento   alle   caratteristiche  economiche  ed  ambientali  del
territorio.  I comuni sono tenuti a fornire le informazioni richieste
dalla   Provincia   entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta.
    3.   Le   richieste  di  autorizzazione  all'installazione  della
segnaletica relative alle strade di competenza della Provincia, ferma
restando  la  valutazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla
normativa statale, sono esaminate con riferimento ai modelli previsti
dal comma 2.
    4.  I  modelli omogenei ottimali di cui al comma 2 sono trasmessi
ai    comuni    interessati    per   l'esame   delle   autorizzazioni
all'installazione  della  segnaletica  di propria competenza prevista
dall'Art.  134,  comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Trento, 15 aprile 2002
                               DELLAI