(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 23 aprile 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di fornire agli utenti un ottimale sistema segnaletico informativo utile per l'individuazione di localita' e servizi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, la Provincia promuove l'elaborazione di un sistema di segnali turistici e di territorio come individuati dall'Art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'Art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove un'analisi della distribuzione della segnaletica verticale relativa alla rete viaria di competenza della Provincia e dei comuni e individua modelli omogenei ottimali di distribuzione di tale segnaletica con riferimento alle caratteristiche economiche ed ambientali del territorio. I comuni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 3. Le richieste di autorizzazione all'installazione della segnaletica relative alle strade di competenza della Provincia, ferma restando la valutazione di rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa statale, sono esaminate con riferimento ai modelli previsti dal comma 2. 4. I modelli omogenei ottimali di cui al comma 2 sono trasmessi ai comuni interessati per l'esame delle autorizzazioni all'installazione della segnaletica di propria competenza prevista dall'Art. 134, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 15 aprile 2002 DELLAI