(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione 1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative" si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2003. 2. Fino alla data di cui al comma 1 e' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonche' strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parcogiochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.