(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente "Misure in materia di pesca e di acquacoltura"; Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio1999; Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1 settembre 1999, n. 60880, "legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - Modalita' di attuazione del piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci", registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, Registro n. 2 politiche agricole e forestali, foglio. n. 268, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; Vista in particolare la "Misura 4 - Ricerca biotecnologica" indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per: accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini; sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili; avviare ricerche conoscitive sulle disponibilita' di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione; Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche, agricole e forestali 25 maggio 2000 "Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002" ed in particolare la Parte terza inerente la ricerca scientifica; Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 che reca una disponibilita' sul capitolo 6251 di lire 274.100.000 (euro 141.560,84) al fine di finanziare le ricerche biotecnologiche relative al controllo delle patologie attraverso la messa a punto di. vaccini ai sensi del piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce - Misura 4 - Fondi statali, di cui all'art. 1 comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1383 del 27 aprile 2001, registrata alla Corte dei conti il 18 giugno 2001, al registro n. 1, foglio n. 30, avente come oggetto: "legge regionale 18/1996, Art. 6, comma 1 - Approvazione del programma della direzione regionale dell'agricoltura, concernente l'attivita' per l'anno 2001"; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Ritenuto pertanto di emanare mediante atto regolamentare le disposizioni attuative per la disciplina degli interventi finanziari a sostegno e a potenziamento della citata attivita' di ricerca; Ritenuto che la ricerca biotecnologica in questione debba riguardare particolarmente lo studio e l'applicazione di nuovi vaccini rivolti nei confronti di patologie consolidate per le quali non esistono ancora, a tutt'oggi, validi prodotti immunizzanti; Considerato che la ricerca di cui sopra debba mirare anche alla riduzione dell'impatto ambientale deriyante dall'uso di antibiotici e dei relativi residui presenti nelle carni alimentari; Considerato che nell'ambito delle patologie maggiormente riscontrate negli impianti di acquacoltura, sia nazionale che della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono segnalate due gravi patologie di origine batterica denominate Lactococcosi e Flavobatteriosi, alle quali va pertanto data priorita' nelle ricerche biotecnologiche di che trattasi; Ritenuto pertanto che l'intervento regionale, al fine di non disperdere le risorse disponibili, debba concentrarsi innanzitutto su tale limitato settore e che le ricerche in tale ambito debbano tendere a consentire di ovviare al notevole e negativo impatto economico che le patologie sopra citate risultano avere nella produttivita' degli allevamenti ittici di acqua dolce della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 22 marzo 2002, n. 904; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 aprile 2002 TONDO