(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 22 del 29 maggio 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art.  8  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:
"Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo"
che,  al  comma 10,  lettera  f),  prevede  che  le maggiori  entrate
derivanti  dalla  tassazione  sulle  emissioni  di anidride carbonica
siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la
riduzione  delle  emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e
le   fonti   rinnovabili   nonche'   per   la  gestione  di  reti  di
teleriscaldamento alimentato con biomasse;
    Visto  il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000,
n.  337,  "Regolamento  recante  criteri e modalita' di utilizzazione
delle  risorse  destinate  per  l'anno  1999  alle  finalita'  di cui
all'Art.  8,  comma 10,  lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.
448",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 22 novembre
2000;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  21 maggio 2001
"Ripartizione  dei  finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon
Tax",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 205 del 4 settembre
2001,  che,  in  attuazione  dell'Art.  2  del  decreto  ministeriale
20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un
finanziamento pari a L. 4.828.874.000;
    Atteso  che,  ai  sensi  dell'Art. 3 del suddetto decreto, spetta
alle  Regioni  definire  le  priorita' dell'intervento e le modalita'
procedurali  di  attuazione,  ivi comprese quelle relative alla spesa
nell'ambito delle risorse assegnate;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1146  del
21 aprile 2000 "Acquisizione di un primo parco progetti in materia di
limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra", con la quale e'
stato  approvato il programma per la formazione di un primo elenco di
interventi   realizzabili  sui  territorio  regionale  e  sono  stati
autorizzati  i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i
programmi,  azioni  e  progetto  congruenti  con gli indirizzi di cui
all'allegato l dell'allora emanando decreto n. 337/2000;
    Viste  le  deliberazioni  della  giunta  regionale  n.  4133  del
28 dicembre  2000  e  n.  2142  del 27 giugno 2001, con le quali sono
stati  individuati  gli  uffici  regionali  competenti  per materia e
destinatari  dei fondi statali che saranno trasferiti alla Regione al
fine  dell'adozione degli ulteriori atti necessari per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti statali;
    Considerato   che,   relativamente   agli   interventi   per   la
realizzazione  di  impianti  di  cogenerazione  nell'industria, viene
individuata  la direzione regionale dell'industria assegnandole per i
suddetti  interventi  una quota delle predette risorse statali pari a
L. 482.887.400;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante "Testo unico
delle  norme  in materia di procedimento amministrativo e di accesso"
che  all'Art.  30  prevede  che  i  criteri  e  le modalita' ai quali
l'amministrazione  regionale  deve  attenersi  per  la concessione di
incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia'
previsti dalla legge;
    Ritenuto,   per   quanto   sopra,  di  adottare  il  "Regolamento
concernente  la concessione dei finanziamenti per le finalita' di cui
all'Art.  8,  comma 10,  lettera f),  della  legge  n.  448/1998"  di
competenza della direzione regionale dell'industria;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  4179
dell'11 dicembre 2001 come modificata con successiva deliberazione n.
1246 del 18 aprile 2002;
                              Decreta:
      E'   approvato   il   "Regolamento   per   la  concessione  dei
finanziamenti  per  le finalita' di cui all'Art. 8, comma 10, lettera
f),  della  legge  n.  448/1998",  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 2 maggio 2002
                                TONDO