(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 7/1997, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 7-bis. - 1. L'utilizzo di consulenti esterni da parte della giunta regionale e del suo Presidente e' limitato ai casi di carenza di adeguate professionalita' all'interno dell'amministrazione regionale e, comunque, ha oggetto definito e durata, per lo stesso oggetto, non superiore a dodici mesi. 2. Il presidente della giunta riferisce annualmente al consiglio regionale sulle consulenze esterne utilizzate nel corso dell'anno precedente, sui compensi erogati ai consulenti e sul lavoro da questi prodotto".