(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Molise n. 11 del 1 giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 7/1997, e' aggiunto il
seguente articolo:
    "Art. 7-bis. - 1. L'utilizzo di consulenti esterni da parte della
giunta  regionale e del suo Presidente e' limitato ai casi di carenza
di   adeguate   professionalita'   all'interno   dell'amministrazione
regionale  e,  comunque,  ha oggetto definito e durata, per lo stesso
oggetto, non superiore a dodici mesi.
    2.  Il presidente della giunta riferisce annualmente al consiglio
regionale  sulle  consulenze  esterne  utilizzate nel corso dell'anno
precedente, sui compensi erogati ai consulenti e sul lavoro da questi
prodotto".