(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 30 marzo 2002) Premesso che la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 387 dell'11 marzo 2002: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Capitolo I 1.1. Convenzione. I soggetti proponenti, utilmente classificati nella graduatoria di idoneita', devono essere in possesso della seguente documentazione: 1. planimetria dei locali da utilizzare per la formazione redatta e firmata da un professionista iscritto all'Albo, specificando il titolo che ne legittima la disponibilita' (proprieta', locazione, ecc.); 2. certificato in bollo di prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco, riferito all'impianto termico e all'edificio, in caso di struttura frequentata da piu' di 100 persone. Qualora sussista la condizione di esonero, dovra' essere prodotta apposita dichiarazione del legale rappresentante; 3. certificato di staticita' con relativa perizia giurata delle prove di carico eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'Albo. In alternativa certificato di collaudo; 4. certificato del Sanitario di base in bollo, da cui risulti l'idoneita' igienica dei locali destinati allo svolgimento dei corsi. Nel caso in cui l'attivita' si svolga in locali destinate ad attivita' produttive, la documentazione da presentare e' quella prevista dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro; 5. dichiarazione di conformita' in base all'Art. 9 della legge 5 marzo 1990 omissis "Norme per la sicurezza degli impianti elettrici". Per i soggetti attuatori che utilizzano strutture per le quali e' gia' stata prodotta la certificazione di cui sopra si prescinde da tale obbligo: in questo caso dovra' essere compilata una nota che indichi, per ciascun documento, i termini di riferimento della presentazione. Ai fini della stipula della convenzione il legale rappresentante del soggetto attuatore dovra' compilare e sottoscrivere l'apposita istanza con contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Mod. 1). Alla predetta istanza vanno allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dei componenti iI consiglio di amministrazione, redatte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle quali risulti che i predetti componenti che non hanno riportato condanne penali e non sono a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso. Non saranno attribuibite attivita' formative a soggetti pubblici o privati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione, ovvero alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla Regione Molise, per gravi inadempienze contrattuali relative a precedenti rapporti contrattuali. 1.2. Informazione e pubblicazione delle attivita' relative al piano di formazione professionale. Per una corretta informazione sugli interventi formativi, i soggetti attuatori sono tenuti a divulgare, mediante affissioni di avvisi o attraverso altre forme opportune di pubblicita', le azioni formative programmate, indicando: data di scadenza delle domande di ammissione; data prevista per le eventuali prove di selezione; data presunta di inizio dell'azione; durata (annuale o biennale); la denominazione della qualifica; gli specifici requisiti di ammissione; la probabile sede di svolgimento. Sara' inoltre possibile pubblicizzare mediante seminari o conferenze, nell'ambito di un monitoraggio fisico e qualitativo, i risultati ottenuti in termini d'impatto di ogni singola azione. Dovra' essere data comunicazione agli allievi che l'azione e' cofinanziata con il contributo dell'Unione europea. La Regione riconosce le spese sostenute per la pubblicita' solo se conforme alle direttive impartite. In ogni caso i bandi di ammissione dovranno comunque rispettare il logotipo attribuente la titolarita' dell'attivita' formativa alla U.E. ed alla Regione Molise. Nel rispetto della decisione della Commissione dell'U.E. del 31 maggio 1994 (Gazzetta Ufficiale della CEE n. 152/39 del 18 giugno 1994), e' fatto obbligo ai soggetti attuatori che beneficiano del contributo finanziario dell'U.E., esporre, presso le sedi di svolgimento delle attivita' stesse, il simbolo europeo. Tale simbolo dovra' essere evidenziato anche nel materiale promozionale. 1.3. Ammissione alle azioni di formazione professionale. L'ammissione degli allievi e' subordinata al rispetto di quanto contenuto nella proposta progettuale approvata dalla Regione Molise, purche' non in contrasto con quanto riportato nella direttiva annuale n. 217/2001. L'eventuale requisito relativo all'eta' dovra' essere posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda. Non e' consentita la frequenza contemporanea a due azioni formative. Nel caso in cui le domande di partecipazione siano in sovrannumero rispetto agli allievi previsti, si procedera' alla selezione degli aspiranti mediante test e altre idonee prove selettive, attenendosi comunque a quanto previsto nel progetto approvato dalla Regione Molise. I soggetti gestori comunicheranno all'assessorato regionale alla formazione professionale la data di svolgimento delle prove selettive e le modalita' delle stesse, al fine di consentire le attivita' di verifica di competenza della Regione. Alla selezione potra' essere presente un funzionario dell'assessorato regionale alla formazione professionale. La documentazione relativa alla selezione dovra' rimanere agli atti di ciascun soggetto gestore, ivi comprese le domande debitamente sottoscritte dagli allievi richiedenti. La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti, degli allievi ammessi e di quelli esclusi; le graduatorie dovranno essere trasmesse all'assessorato regionale alla formazione professionale. A parita' di risultato prevarra' l'anzianita' di iscrizione alle liste di collocamento ed, in subordine, l'anzianita' anagrafica. 1.4. Inizio attivita' formative. I soggetti attuatori dovranno svolgere le azioni formative entro i termini stabiliti in convenzione, secondo indirizzi concordati con il competente settore. La mancata attivazione, entro i termini convenuti, di azioni formative ammesse a finanziamento, comportera' l'automatica revoca dei finanziamenti stessi e l'immediata devoluzione di questi alle proposte immediatamente successive nella graduatoria di merito. Il soggetto attuatore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'intervento formativo, dovra' predispone, e far vidimare dall'assessorato alla formazione professionale, i registri delle presenze allievi nonche' i registri contabili. Tali adempimenti possono essere espletati anche dai funzionari degli uffici regionali periferici di gestione di Termoli, Isernia e Campobasso. I registri dovranno essere numerati per pagina. La vidimazione non equivale ad implicita autorizzazione dell'inizio delle attivita'. L'effettiva presenza degli allievi alle attivita' formative e' comprovata dalla firma, che gli stessi appongono sui registri che dovranno essere mantenuti aggiornati in ogni parte e privi di abrasione o correzioni dolose. Eventuali correzioni del registro dovranno essere vidimate ed avallate con specifica annotazione del docente presente in aula. Il tutor, laddove previsto in progetto, e responsabile insieme al direttore o coordinatore dell'azione formativa anche della corretta tenuta del registro presenze allievi. Qualora siano necessarie schede individuali per la parte pratica, visite guidate e/o stages, le stesse dovranno avere i requisiti del registro presenze. E' fatto obbligo all'Ente gestore di comunicare anticipatamente, all'assessorato alla formazione professionale, l'inizio dell'intervento formativo. Entro cinque giorni dall'avvenuto inizio delle attivita', il soggetto attuatore dovra' comunicare all'assessorato alla formazione professionale l'elenco degli allievi iscritti al corso, completo di dati riguardanti l'eta' il sesso, la residenza ed il titolo di studio, o la condizione professionale degli stessi. A conclusione del 15% delle ore previste per l'azione dovra' essere inviato all'assessorato alla formazione professionale l'elenco definitivo degli allievi frequentanti. 1.5. Uditori. Alle attivita' fonnative possono essere ammessi alla frequenza allievi classificati come uditori, da individuare prioritariarnente nelle graduatorie degli esclusi. Gli uditori sono ammessi alla frequenza per un massimo del 40% del numero degli allievi previsti, a discrezione del soggetto attuatore ed in relazione alla specificita' dell'azione e delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione. In caso di frequenza pari o superiore all'80% delle ore/corso, l'uditore sara' ammesso agli esami finali. L'uditore, dal momento dell'ammissione alla frequenza, apporra' regolarmente la firma di presenza sugli appositi registri. Nel corso delle attivita' formative, gli uditori, in ordine di iscrizione, potranno surrogare i corsisti dimissionari, acquisendo da quel momento le prerogative degli allievi titolari. 1.6. Ammissione alle azioni in itinere. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziare impiegate, nel caso in cui all'avvio del corso il reclutamento degli allievi non abbia coperto i posti disponibili, ovvero all'inizio del corso avvengano rinunce che lascino posti vacanti, si potra' consentire l'ammissione di allievi alla frequenza dei corsi di formazione professionale gia' avviati. Cio' a condizione che le ore di formazione gia' espletate non superino il 15% di quelle previste per l'intero ciclo formativo. L'azione si intende utilmente e regolarmente avviata se entro il primo 15% delle ore previste, considerato quale momento introduttivo all'attivita' formativa, si raggiunge il numero minimo di allievi pari al 60% del totale previsto nel progetto. Qualora nel successivo periodo si dovessero verificare ulteriori defezioni degli allievi previsti, l'attivita' viene interrotta. Saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute fino alla data di interruzione. Si deroga da questi limiti nelle azioni della durata minima di 600 ore ed al superamento del 60% delle ore previste. In tali casi e, fermo restando il principio della riparametrazione finanziaria per il solo gruppo di spesa relativo agli allievi, superato tale limite si prescinde dal numero degli allievi. 1.7. Frequenza delle azioni. Saranno automaticamente esclusi, oltre agli allievi che abbiano effettuato assenze per un numero superiore al 20% della durata complessiva dell'azione formativa, anche quelli che abbiano riportato assenze per dieci giorni consecutivi e che non ne abbiano dato motivata giustificazione. Le giustificazioni addotte potranno essere valutate positivamente ove gli allievi abbiano, comunque, la possibilita' di effettuare un numero complessivo di presenze non inferiore all'80% della durata complessiva dell'azione formativa. 1.8. Esami di qualifica. Le prove di esame potranno avere una durata massima di due giorni, salvo diversa motivata decisione dell'assessorato alla formazione professionale. Le stesse dovranno svolgersi al di fuori delle ore/corso previste. Dello svolgimento delle prove finali sara' redatto apposito e rituale verbale, secondo la modulistica predisposta dall'assessorato regionale alla formazione professionale quale va trasmesso subito dopo la conclusione delle prove. Ai Presidenti ed ai componenti le commissioni esaminatrici spetta il gettone di presenza nell'importo stabilito dalla normativa regionale. Gli allievi partecipanti al corso potranno essere ammessi all'esame finale di qualifica allorquando ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: 1) abbiano riportato un giudizio globale positivo; 2) abbiano effettuato un numero complessivo di presenze, espresse in ore, non inferiore all'80% della durata oraria dell'azione formativa, pena l'esclusione dalla stessa azione e dall'esame finale, se previsto. In tal caso saranno riconosciute a rendiconto esclusivamente le spese sostenute fino alla data di esclusione dell'allievo. Per gli allievi portatori di handicap e/o detenuti (Misura B1) e' consentito, su conforme decisione del consiglio dei docenti, effettuare un numero massimo di assenze pari al 30% della durata oraria dell'azione formativa. In relazione alle specifiche connotazioni di azioni formative particolari (detenuti, handicappati, lavoratori in CIGS ecc), a seguito di richieste da parte dei soggetti gestori l'assessorato alla formazione professionale potra' disporre deroghe alle presenti norme attuative. La richiesta di nomina della commissione esaminatrice, dovra' essere presentata all'assessorato regionale alla formazione professionale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla conclusione di ogni singola azione formativa e dovra' indicare: a) il nominativo, con relativi dati anagrafici, del rappresentante del soggetto attuatore; b) i nominativi di due formatori impegnati nell'azione, per le discipline teoriche e pratiche. L'assessorato regionale alla formazione professionale provvedera' al perfezionamento degli adempimenti relativi alla nomina della commissione ed alle incombenze conclusive ai sensi delle normative nazionali e regionali in vigore. Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto attuatore avra' presentato alla commissione esaminatrice: 1) i programmi didattici svolti, redatti per singola disciplina, firmati dal formatore e da almeno tre corsisti; 2) il riepilogo delle presenze allievi, per consentire alla commissione di verificare il requisito di ammissibilita' degli stessi; 3) la predisposizione di almeno tre prove pratiche, ove previste nel progetto, da sottoporre alla scelta della commissione; 4) la commissione esaminatrice redigera', in duplice copia il verbale d'esame di cui una dovra' essere trasmessa all'assessorato alla formazione professionale entro cinque giorni dalla data di espletamento degli esami. L'assessorato provvedera' successivamente ad inviare al soggetto attuatore un idoneo numero di attestati in bianco che Io stesso soggetto attuatore provvedera' a compilare in ogni sua parte secondo le direttive che saranno impartite. Gli attestati cosi' compilati dovranno essere restituiti unitamente al relativo numero di marche da bollo che l'assessorato provvedera' ad applicare. 1.9. Prestazioni dei collaboratori esterni. I soggetti attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazioni di collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche) a seguito di certificata verifica della non disponibilita' o dell'inesistenza di idonei profili professionali tra gli operatori iscritti all'albo di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 10/1995. La realizzazione delle singole azioni formative dovra' garantire la massima utilizzazione del personale iscritto all'Albo di cui all'Art. 26 della legge regionale n. 10/1995, anche ricorrendo all'istituto della mobilita'. Costi ammissibili per la retribuzione del personale docente, codocente, amministrativo di coordinamento e di tutoraggio. 1) da un minimo di L. 80.000 (per la fascia"C") ad un massimo di L. 150.000 (per la fascia "A") secondo i seguenti criteri relativi al titolo di studio ed esperienza professionale: L. 150.000 max/ora per docenti, progettisti orientatori, ricercatori, con almeno otto anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto diploma di laurea. L. 100.000 max/ora per: docenti, progettisti orientatori, ricercatori, ed esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 10/1995, con almeno quattro anni di esperienza didattica e/o professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea. L. 80.000 max/ora per: docenti, codocenti, esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n. 10/1995 in possesso del diploma di laurea, ovvero di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico - professionale con almeno tre anni di documentata esperienza didattica e/o professionale. Si prescinde dal titolo di studio per le materie pratiche di particolare specificita' artigianale o tecnico - manuale. 2. Tutor: fino ad un max di L. 50.000/ora. 3. Coordinamento: max 50% delle ore dell'intervento a max L. 60.000/ora. 4. Personale amministrativo: max 40% del costo complessivo della voce docenze. La quota oraria non potra' superare quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. Il rapporto tra le parti interessate (soggetti attuatori e consulenti) dovra' essere regolato da un apposito contratto (lettera di incaricato), da esibire agli organi preposti al controllo in sede di visita ispettiva, nel quale sia indicato la materia da trattare, il numero di ore, il compenso orario. Tale compenso e' da ritenersi comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali. La modulistica necessaria per la gestione delle attivita' sara' fornita dall'Assessorato alla formazione professionale prima dell'inizio delle stesse.