(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 6 del 30
                             marzo 2002)
    Premesso che la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n.
387 dell'11 marzo 2002:
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                             Capitolo I
1.1. Convenzione.
    I  soggetti  proponenti, utilmente classificati nella graduatoria
di    idoneita',   devono   essere   in   possesso   della   seguente
documentazione:
      1.  planimetria  dei  locali  da  utilizzare  per la formazione
redatta   e   firmata   da   un   professionista  iscritto  all'Albo,
specificando   il   titolo   che   ne   legittima  la  disponibilita'
(proprieta', locazione, ecc.);
      2.  certificato in bollo di prevenzione incendi, rilasciato dal
comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco,  riferito all'impianto
termico  e  all'edificio, in caso di struttura frequentata da piu' di
100 persone. Qualora sussista la condizione di esonero, dovra' essere
prodotta apposita dichiarazione del legale rappresentante;
      3. certificato di staticita' con relativa perizia giurata delle
prove di carico eseguite, redatto da un tecnico iscritto all'Albo. In
alternativa certificato di collaudo;
      4.  certificato  del Sanitario di base in bollo, da cui risulti
l'idoneita' igienica dei locali destinati allo svolgimento dei corsi.
Nel  caso  in  cui  l'attivita'  si  svolga  in  locali  destinate ad
attivita'  produttive,  la  documentazione  da  presentare  e' quella
prevista dalla vigente normativa per gli ambienti di lavoro;
      5.  dichiarazione di conformita' in base all'Art. 9 della legge
5 marzo   1990   omissis  "Norme  per  la  sicurezza  degli  impianti
elettrici".
    Per i soggetti attuatori che utilizzano strutture per le quali e'
gia'  stata  prodotta  la certificazione di cui sopra si prescinde da
tale  obbligo:  in  questo  caso dovra' essere compilata una nota che
indichi,  per  ciascun  documento,  i  termini  di  riferimento della
presentazione.
    Ai  fini della stipula della convenzione il legale rappresentante
del  soggetto  attuatore  dovra' compilare e sottoscrivere l'apposita
istanza   con  contestuale  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' (Mod. 1).
    Alla predetta istanza vanno allegate le dichiarazioni sostitutive
dell'atto    di   notorieta'   dei   componenti   iI   consiglio   di
amministrazione,  redatte  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dalle quali risulti che i predetti componenti
che  non  hanno  riportato  condanne  penali  e non sono a conoscenza
dell'esistenza di procedimenti penali in corso.
    Non  saranno attribuibite attivita' formative a soggetti pubblici
o  privati  condannati,  con sentenza passata in giudicato, per reati
contro il patrimonio, la fede pubblica e la pubblica amministrazione,
ovvero  alla  restituzione  di  somme  indebitamente  percepite dalla
Regione  Molise,  per  gravi  inadempienze  contrattuali  relative  a
precedenti rapporti contrattuali.
1.2.  Informazione  e pubblicazione delle attivita' relative al piano
di formazione professionale.
    Per  una  corretta  informazione  sugli  interventi  formativi, i
soggetti  attuatori  sono  tenuti a divulgare, mediante affissioni di
avvisi  o  attraverso altre forme opportune di pubblicita', le azioni
formative programmate, indicando:
      data di scadenza delle domande di ammissione;
      data prevista per le eventuali prove di selezione;
      data presunta di inizio dell'azione;
      durata (annuale o biennale);
      la denominazione della qualifica;
      gli specifici requisiti di ammissione;
      la probabile sede di svolgimento.
    Sara'   inoltre   possibile  pubblicizzare  mediante  seminari  o
conferenze,  nell'ambito  di  un monitoraggio fisico e qualitativo, i
risultati ottenuti in termini d'impatto di ogni singola azione.
    Dovra'  essere  data  comunicazione  agli allievi che l'azione e'
cofinanziata con il contributo dell'Unione europea.
    La  Regione  riconosce le spese sostenute per la pubblicita' solo
se conforme alle direttive impartite.
    In  ogni  caso i bandi di ammissione dovranno comunque rispettare
il  logotipo attribuente la titolarita' dell'attivita' formativa alla
U.E. ed alla Regione Molise.
    Nel  rispetto  della  decisione  della  Commissione dell'U.E. del
31 maggio  1994 (Gazzetta Ufficiale della CEE n. 152/39 del 18 giugno
1994),  e'  fatto  obbligo  ai soggetti attuatori che beneficiano del
contributo   finanziario   dell'U.E.,  esporre,  presso  le  sedi  di
svolgimento  delle attivita' stesse, il simbolo europeo. Tale simbolo
dovra' essere evidenziato anche nel materiale promozionale.
1.3. Ammissione alle azioni di formazione professionale.
    L'ammissione  degli  allievi e' subordinata al rispetto di quanto
contenuto  nella proposta progettuale approvata dalla Regione Molise,
purche' non in contrasto con quanto riportato nella direttiva annuale
n.  217/2001.  L'eventuale  requisito relativo all'eta' dovra' essere
posseduto alla data di scadenza della presentazione della domanda.
    Non  e'  consentita  la  frequenza  contemporanea  a  due  azioni
formative.
    Nel   caso   in   cui  le  domande  di  partecipazione  siano  in
sovrannumero  rispetto  agli  allievi  previsti,  si  procedera' alla
selezione   degli  aspiranti  mediante  test  e  altre  idonee  prove
selettive,  attenendosi  comunque  a  quanto  previsto  nel  progetto
approvato dalla Regione Molise.
    I  soggetti gestori comunicheranno all'assessorato regionale alla
formazione professionale la data di svolgimento delle prove selettive
e  le  modalita'  delle stesse, al fine di consentire le attivita' di
verifica di competenza della Regione.
    Alla    selezione   potra'   essere   presente   un   funzionario
dell'assessorato regionale alla formazione professionale.
    La  documentazione  relativa  alla selezione dovra' rimanere agli
atti di ciascun soggetto gestore, ivi comprese le domande debitamente
sottoscritte dagli allievi richiedenti.
    La  selezione  si conclude con la formulazione di una graduatoria
di  merito  espressa  in  punti,  degli  allievi  ammessi e di quelli
esclusi;  le  graduatorie  dovranno  essere trasmesse all'assessorato
regionale alla formazione professionale.
    A  parita' di risultato prevarra' l'anzianita' di iscrizione alle
liste di collocamento ed, in subordine, l'anzianita' anagrafica.
1.4. Inizio attivita' formative.
    I  soggetti attuatori dovranno svolgere le azioni formative entro
i  termini stabiliti in convenzione, secondo indirizzi concordati con
il competente settore.
    La  mancata  attivazione,  entro  i  termini convenuti, di azioni
formative  ammesse  a  finanziamento, comportera' l'automatica revoca
dei  finanziamenti  stessi  e  l'immediata devoluzione di questi alle
proposte immediatamente successive nella graduatoria di merito.
    Il  soggetto  attuatore,  almeno  cinque giorni prima dell'inizio
dell'intervento   formativo,   dovra'   predispone,  e  far  vidimare
dall'assessorato  alla  formazione  professionale,  i  registri delle
presenze  allievi  nonche'  i  registri  contabili.  Tali adempimenti
possono  essere espletati anche dai funzionari degli uffici regionali
periferici  di  gestione di Termoli, Isernia e Campobasso. I registri
dovranno  essere  numerati per pagina. La vidimazione non equivale ad
implicita autorizzazione dell'inizio delle attivita'.
    L'effettiva  presenza  degli  allievi alle attivita' formative e'
comprovata  dalla  firma,  che  gli stessi appongono sui registri che
dovranno  essere  mantenuti  aggiornati  in  ogni  parte  e  privi di
abrasione  o  correzioni  dolose.  Eventuali  correzioni del registro
dovranno  essere  vidimate  ed avallate con specifica annotazione del
docente  presente  in aula. Il tutor, laddove previsto in progetto, e
responsabile   insieme   al   direttore  o  coordinatore  dell'azione
formativa anche della corretta tenuta del registro presenze allievi.
    Qualora siano necessarie schede individuali per la parte pratica,
visite  guidate  e/o stages, le stesse dovranno avere i requisiti del
registro presenze.
    E'  fatto obbligo all'Ente gestore di comunicare anticipatamente,
all'assessorato     alla     formazione    professionale,    l'inizio
dell'intervento formativo.
    Entro  cinque  giorni  dall'avvenuto  inizio  delle attivita', il
soggetto  attuatore dovra' comunicare all'assessorato alla formazione
professionale  l'elenco  degli allievi iscritti al corso, completo di
dati  riguardanti  l'eta'  il  sesso,  la  residenza  ed il titolo di
studio, o la condizione professionale degli stessi.
    A  conclusione  del  15%  delle  ore previste per l'azione dovra'
essere inviato all'assessorato alla formazione professionale l'elenco
definitivo degli allievi frequentanti.
1.5. Uditori.
    Alle  attivita'  fonnative  possono essere ammessi alla frequenza
allievi  classificati  come uditori, da individuare prioritariarnente
nelle graduatorie degli esclusi.
    Gli  uditori  sono  ammessi alla frequenza per un massimo del 40%
del  numero  degli  allievi  previsti,  a  discrezione  del  soggetto
attuatore  ed  in  relazione  alla  specificita'  dell'azione e delle
risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.
    In  caso  di  frequenza pari o superiore all'80% delle ore/corso,
l'uditore sara' ammesso agli esami finali.
    L'uditore,  dal  momento dell'ammissione alla frequenza, apporra'
regolarmente  la firma di presenza sugli appositi registri. Nel corso
delle  attivita'  formative,  gli  uditori,  in ordine di iscrizione,
potranno  surrogare  i  corsisti  dimissionari,  acquisendo  da  quel
momento le prerogative degli allievi titolari.
1.6. Ammissione alle azioni in itinere.
    Al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  finanziare
impiegate,  nel caso in cui all'avvio del corso il reclutamento degli
allievi  non abbia coperto i posti disponibili, ovvero all'inizio del
corso   avvengano  rinunce  che  lascino  posti  vacanti,  si  potra'
consentire  l'ammissione  di  allievi  alla  frequenza  dei  corsi di
formazione  professionale  gia' avviati. Cio' a condizione che le ore
di  formazione  gia' espletate non superino il 15% di quelle previste
per l'intero ciclo formativo.
    L'azione  si intende utilmente e regolarmente avviata se entro il
primo  15% delle ore previste, considerato quale momento introduttivo
all'attivita'  formativa,  si  raggiunge  il numero minimo di allievi
pari  al 60% del totale previsto nel progetto. Qualora nel successivo
periodo  si  dovessero  verificare  ulteriori defezioni degli allievi
previsti,   l'attivita'   viene   interrotta.   Saranno  riconosciute
esclusivamente  le  spese  effettivamente sostenute fino alla data di
interruzione.
    Si  deroga  da  questi limiti nelle azioni della durata minima di
600 ore ed al superamento del 60% delle ore previste. In tali casi e,
fermo restando il principio della riparametrazione finanziaria per il
solo  gruppo  di spesa relativo agli allievi, superato tale limite si
prescinde dal numero degli allievi.
1.7. Frequenza delle azioni.
    Saranno  automaticamente  esclusi, oltre agli allievi che abbiano
effettuato  assenze  per  un  numero  superiore  al  20% della durata
complessiva dell'azione formativa, anche quelli che abbiano riportato
assenze  per  dieci  giorni  consecutivi  e  che  non ne abbiano dato
motivata  giustificazione. Le giustificazioni addotte potranno essere
valutate   positivamente   ove  gli  allievi  abbiano,  comunque,  la
possibilita'  di  effettuare  un  numero  complessivo di presenze non
inferiore all'80% della durata complessiva dell'azione formativa.
1.8. Esami di qualifica.
    Le  prove  di  esame  potranno  avere  una  durata massima di due
giorni,   salvo  diversa  motivata  decisione  dell'assessorato  alla
formazione  professionale.  Le  stesse dovranno svolgersi al di fuori
delle  ore/corso previste. Dello svolgimento delle prove finali sara'
redatto   apposito   e   rituale   verbale,  secondo  la  modulistica
predisposta  dall'assessorato regionale alla formazione professionale
quale va trasmesso subito dopo la conclusione delle prove.
    Ai Presidenti ed ai componenti le commissioni esaminatrici spetta
il   gettone  di  presenza  nell'importo  stabilito  dalla  normativa
regionale.
    Gli   allievi  partecipanti  al  corso  potranno  essere  ammessi
all'esame  finale di qualifica allorquando ricorrano, congiuntamente,
le seguenti condizioni:
      1) abbiano riportato un giudizio globale positivo;
      2)  abbiano  effettuato  un  numero  complessivo  di  presenze,
espresse   in   ore,   non  inferiore  all'80%  della  durata  oraria
dell'azione  formativa,  pena  l'esclusione  dalla  stessa  azione  e
dall'esame  finale,  se  previsto. In tal caso saranno riconosciute a
rendiconto  esclusivamente  le  spese  sostenute  fino  alla  data di
esclusione dell'allievo.
    Per gli allievi portatori di handicap e/o detenuti (Misura B1) e'
consentito,   su   conforme  decisione  del  consiglio  dei  docenti,
effettuare  un  numero  massimo  di  assenze pari al 30% della durata
oraria dell'azione formativa.
    In  relazione  alle  specifiche  connotazioni di azioni formative
particolari  (detenuti,  handicappati,  lavoratori  in  CIGS  ecc), a
seguito di richieste da parte dei soggetti gestori l'assessorato alla
formazione  professionale potra' disporre deroghe alle presenti norme
attuative.
    La  richiesta  di  nomina  della commissione esaminatrice, dovra'
essere   presentata   all'assessorato   regionale   alla   formazione
professionale  con  almeno  trenta  giorni  di anticipo rispetto alla
conclusione di ogni singola azione formativa e dovra' indicare:
      a) il   nominativo,   con   relativi   dati   anagrafici,   del
rappresentante del soggetto attuatore;
      b) i  nominativi di due formatori impegnati nell'azione, per le
discipline teoriche e pratiche.
    L'assessorato regionale alla formazione professionale provvedera'
al  perfezionamento  degli  adempimenti  relativi  alla  nomina della
commissione  ed  alle  incombenze conclusive ai sensi delle normative
nazionali e regionali in vigore.
    Le prove di esame potranno avere inizio solo dopo che il soggetto
attuatore avra' presentato alla commissione esaminatrice:
      1)   i   programmi   didattici   svolti,  redatti  per  singola
disciplina, firmati dal formatore e da almeno tre corsisti;
      2)  il  riepilogo  delle  presenze allievi, per consentire alla
commissione  di  verificare  il  requisito  di  ammissibilita'  degli
stessi;
      3)  la  predisposizione  di  almeno  tre  prove  pratiche,  ove
previste nel progetto, da sottoporre alla scelta della commissione;
      4)  la  commissione esaminatrice redigera', in duplice copia il
verbale  d'esame  di  cui una dovra' essere trasmessa all'assessorato
alla  formazione  professionale  entro  cinque  giorni  dalla data di
espletamento  degli  esami. L'assessorato provvedera' successivamente
ad  inviare  al  soggetto  attuatore un idoneo numero di attestati in
bianco  che  Io  stesso soggetto attuatore provvedera' a compilare in
ogni  sua  parte  secondo  le  direttive  che  saranno impartite. Gli
attestati  cosi'  compilati  dovranno essere restituiti unitamente al
relativo  numero  di marche da bollo che l'assessorato provvedera' ad
applicare.
1.9. Prestazioni dei collaboratori esterni.
    I  soggetti  attuatori sono autorizzati a ricorrere a prestazioni
di  collaboratori esterni (persone fisiche o giuridiche) a seguito di
certificata  verifica  della non disponibilita' o dell'inesistenza di
idonei  profili  professionali tra gli operatori iscritti all'albo di
cui  all'Art.  26  della legge regionale n. 10/1995. La realizzazione
delle   singole   azioni   formative   dovra'  garantire  la  massima
utilizzazione  del  personale  iscritto  all'Albo  di cui all'Art. 26
della legge regionale n. 10/1995, anche ricorrendo all'istituto della
mobilita'.
Costi   ammissibili   per  la  retribuzione  del  personale  docente,
codocente, amministrativo di coordinamento e di tutoraggio.
    1)  da un minimo di L. 80.000 (per la fascia"C") ad un massimo di
L. 150.000 (per la fascia "A") secondo i seguenti criteri relativi al
titolo di studio ed esperienza professionale:
      L.   150.000  max/ora  per  docenti,  progettisti  orientatori,
ricercatori,  con  almeno  otto  anni  di  esperienza  didattica  e/o
professionale documentabile. Requisito richiesto diploma di laurea.
      L.  100.000  max/ora  per:  docenti,  progettisti  orientatori,
ricercatori,  ed  esperti di cui all'Art. 27 della legge regionale n.
10/1995,   con  almeno  quattro  anni  di  esperienza  didattica  e/o
professionale documentabile. Requisito richiesto: diploma di laurea.
      L. 80.000  max/ora  per:  docenti,  codocenti,  esperti  di cui
all'Art.  27 della legge regionale n. 10/1995 in possesso del diploma
di  laurea,  ovvero di diploma di scuola media superiore ad indirizzo
tecnico - professionale con almeno tre anni di documentata esperienza
didattica e/o professionale. Si prescinde dal titolo di studio per le
materie  pratiche di particolare specificita' artigianale o tecnico -
manuale.
    2. Tutor: fino ad un max di L. 50.000/ora.
    3.  Coordinamento:  max  50%  delle  ore dell'intervento a max L.
60.000/ora.
    4.  Personale amministrativo: max 40% del costo complessivo della
voce docenze. La quota oraria non potra' superare quella prevista dal
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  degli  operatori  della
formazione professionale.
    Il  rapporto  tra  le  parti  interessate  (soggetti  attuatori e
consulenti)  dovra' essere regolato da un apposito contratto (lettera
di  incaricato), da esibire agli organi preposti al controllo in sede
di  visita  ispettiva, nel quale sia indicato la materia da trattare,
il  numero  di ore, il compenso orario. Tale compenso e' da ritenersi
comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali.
    La  modulistica  necessaria per la gestione delle attivita' sara'
fornita   dall'Assessorato   alla   formazione   professionale  prima
dell'inizio delle stesse.