(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 15 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. "L'art. l della legge regionale 10 aprile 1997 n. 8, e' cosi' modificato: F i n a l i t a' 1. Per garantire una efficace funzionalita' delle associazioni provinciali degli allevatori, la Regione Molise costituisce, presso la tesoreria regionale, un fondo straordinario al fine di consentire il tempestivo avvio dei programmi annuali, previsti a favore del comparto zootecnico, per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, e successive modificazioni. 2. Il fondo di cui al comma 1, puo' essere attivato presso la tesoreria regionale anche tramite apertura, da parte delle associazioni interessate, di apposito conto corrente vincolato, infruttifero per le stesse e regolato da convenzione tra le parti (Regione, associazioni degli allevatori e tesoreria regionale). 3. Il fondo straordinario di cui al comma 1, ha la durata di dieci anni dall'anno della sua costituzione e rientrera' nelle disponibilita' della Regione Molise maggiorato degli interessi maturati presso la tesoreria regionale, ovvero sul conto corrente vincolato di cui al precedente comma. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 7 giugno 2002 IORIO