(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello statuto, persegue la finalita' di: a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obbiettivi di progresso civile e democratico; b) organizzare gli strumenti piu' efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.