(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto l'Art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'Art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002); Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38 - 6223 del 3 giugno 2002; Emana il seguente regolamento: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 5-BIS DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97 (NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE), PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE MINIMA INDIVISIBILE Art. 1. Compendio unico agricolo di montagna 1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come introdotto dall'Art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purche' destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunita' montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino: a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto; b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'Art. 2, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.