(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del
                           13 giugno 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto l'Art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto
dall'Art.  52,  comma  21,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2002);
    Vista  la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle
leggi sulla montagna);
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 38 - 6223 del
3 giugno 2002;
                                Emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 5-BIS DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N.
97  (NUOVE  DISPOSIZIONI  PER LE ZONE MONTANE), PER LA DETERMINAZIONE
                DELLA SUPERFICIE MINIMA INDIVISIBILE
                               Art. 1.
                Compendio unico agricolo di montagna
    1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'Art.  5-bis della legge
31 gennaio 1994, n. 97, come introdotto dall'Art. 52, comma 21, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, il compendio unico e' costituito dai
terreni  agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati,
anche  non  confinanti  tra  loro, purche' destinati in modo unitario
all'esercizio   dell'impresa   agricola,  siti  nei  territori  delle
comunita'  montane,  acquisiti  a  qualunque  titolo,  anche con atti
successivi,  da  coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, i quali si impegnino:
      a) a  coltivare  o a condurre i terreni costituiti in compendio
unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
      b) a  non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della
superficie  minima  indivisibile di cui all'Art. 2, per un periodo di
quindici anni dall'acquisto.