(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione Sicilia n. 22
                        dell'11 maggio 2002)

                           REGIONE SICILIA
                 L'assemblea regionale ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                   Durata delle operazioni di voto
    1.  Le  operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e
del   consiglio  comunale,  del  presidente  e  del  consiglio  della
provincia  regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.