(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 22 dell'11 maggio 2002) REGIONE SICILIA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Durata delle operazioni di voto 1. Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.