(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 17 maggio 2002) REGIONE SICILIA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e ordine di priorita degli interventi 1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e' sostituito dai seguenti: "1. La somma di cui all'art. 1 e' destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonche' alla realizzazione di centri sociali polifunzionali. 1-bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.". 2. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e' sostituito dal seguente: "3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un'apposita commissione costituita da un dirigente tecnico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, da un dirigente tecnico del comune con funzione di segretario, nominati rispettivamente dai rappresentanti delle amministrazioni di appartenenza, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorita' degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorita'. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con la propria determinazione.".