(Pubblicata  nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del
                           17 maggio 2002)

                           REGIONE SICILIA
                 L'assemblea regionale ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
            Oggetto e ordine di priorita degli interventi
    1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n.
10 e' sostituito dai seguenti:
    "1.  La  somma  di cui all'art. 1 e' destinata alla costruzione o
all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria nonche' alla realizzazione di
centri sociali polifunzionali.
    1-bis.  Nel  caso  di  acquisto  di  nuovi  alloggi realizzati da
privati,  consorzi  di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento,
per i costi, al vigente decreto dell'assessore regionale per i lavori
pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi
di   costi   per   interventi   di   edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione.
Gli  alloggi  da  acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti
dalla  legge  5 agosto  1978,  n.  457  e successive modifiche, fermo
restando  quanto  disposto  dalla  legge  22 ottobre  1971,  n. 865 e
successive  modifiche,  compresa  la convenzione ex articolo 35 della
stessa legge.".
    2. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n.
10 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Entro  60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
un'apposita   commissione   costituita   da   un   dirigente  tecnico
dell'Istituto  autonomo  per  le  case  popolari  di  Messina,  da un
dirigente  tecnico  del  comune  con funzione di segretario, nominati
rispettivamente   dai   rappresentanti   delle   amministrazioni   di
appartenenza,   verifica  ed  integra,  sulla  base  dello  stato  di
attuazione  del risanamento, l'ordine di priorita' degli interventi a
suo  tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e
predispone,  tenendo  conto  dei  diversi  tempi di attuazione che la
costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma
degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale
nei  trenta  giorni  successivi adotta, con propria deliberazione, il
nuovo ordine di priorita'. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco
ne dispone l'attuazione con la propria determinazione.".