(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  67  al Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 8 del 12 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Inserimento dell'Art. 7-bis
    1. Dopo l'Art. 7 della legge regionale n. 63/1998, e' inserito il
seguente articolo:
    "Art. 7-bis (Interventi finanziari finalizzati alla promozione di
iniziative  e  provvedimenti  per  la mobilita' sostenibile). - 1. La
Regione,   ai   fini   di  una  piu'  efficace  tutela  dell'ambiente
atmosferico  e delle popolazioni esposte ai rischi relativi, provvede
all'assegnazione ai comuni, inclusi nelle aree a tal fine individuate
con  apposita  deliberazione  della  giunta  regionale, di contributi
finanziari finalizzati:
      a) alla  realizzazione  di appositi progetti e piani di azione,
che  contengano  specifiche  misure  atte  a  favorire  la  mobilita'
sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due
ruote, a zero emissioni;
      b) alla  promozione,  da  parte degli stessi comuni individuati
alla  lettera  a),  di  iniziative atte ad incentivare l'acquisto, da
parte dei cittadini interessati, di veicoli elettrici a due ruote.
    2.  I comuni inclusi nelle aree individuate ai sensi del comma 1,
ai  fini  dell'erogazione  dei  contributi  disciplinati dal presente
articolo,  sono tenuti a presentare alla Regione, entro il 31 gennaio
dell'anno   solare   di   riferimento,   l'istanza   finalizzata   al
conseguimento del contributo relativo, corredata dal progetto e dalla
ulteriore    documentazione    atta    a    comprovare    l'efficacia
dell'intervento  proposto.  Limitatamente  all'anno  2002,  l'istanza
relativa  deve  essere proposta entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
    3.  La Regione, previa valutazione dell'efficacia dell'intervento
proposto,  procede  all'erogazione  dei  finanziamenti  previsti  dal
presente  articolo,  nel  rispetto  dei  criteri  di priorita', degli
ulteriori  criteri, forme e modalita' definite dalla deliberazione di
cui al comma 1. Il contributo spettante puo' essere concesso anche in
relazione  a  stralci funzionali del progetto o del piano d'azione di
cui si tratti.".