(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 1. L'Art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 (Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7), e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Esercizio dell'opzione). - 1. Le disposizioni di cui all'Art. 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale], si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco alla data del 31 dicembre 2001. 2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2002. L'inquadramento e' subordinato all'assenso dell'amministrazione statale di provenienza, alla disponibilita' di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.".