(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       23 del 28 maggio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'Art. 1
    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  4 dicembre  2001,  n.  37
(Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei Vigili
del  fuoco.  Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7),
e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1  (Esercizio  dell'opzione).  - 1. Le disposizioni di cui
all'Art.  49,  commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7
(Ordinamento  dei  servizi  antincendi  della  Regione Valle d'Aosta.
Modificazioni  alla  legge  regionale 23 ottobre 1995, n. 45 [Riforma
dell'organizzazione   dell'amministrazione   regionale   della  Valle
d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del personale], si applicano
anche  al  personale  del  Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco in
posizione  di comando presso il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco
alla data del 31 dicembre 2001.
    2.  Il  personale di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per
il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo
valdostano   dei   Vigili   del   fuoco   entro  il  30 giugno  2002.
L'inquadramento   e'   subordinato  all'assenso  dell'amministrazione
statale  di  provenienza, alla disponibilita' di posti in organico ed
al  superamento  della  prova  di accertamento della conoscenza della
lingua francese.".