(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 48 del
                           14 maggio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    Rideterminazione  del  termine  previsto  dall'Art.  58, comma 2,
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni
e  compiti  amministrativi  alle  autonomie  locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
    1.  Il  termine  previsto  dall'Art.  58,  comma  2,  della legge
regionale  13 aprile  2001,  n.  11,  e' rideterminato al 31 dicembre
2002.
    2.  Fino  alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni
amministrative  relative all'approvazione degli strumenti urbanistici
generali  e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i
poteri  attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme
per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modificazioni, al
presidente  della  provincia  sono  esercitati  dal  presidente della
giunta  regionale  e  quelli  attribuiti  alla  giunta e al consiglio
provinciale  sono esercitati dalla giunta regionale; restano ferme le
attribuzioni  della  competente  commissione consiliare, ai sensi del
punto 4) dell'Art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e
successive   modificazioni   in  materia  di  esercizio  di  funzioni
amministrative, e degli organi consultivi regionali.