(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 14 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rideterminazione del termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". 1. Il termine previsto dall'Art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e' rideterminato al 31 dicembre 2002. 2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", e successive modificazioni, al presidente della provincia sono esercitati dal presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'Art. 3 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.