(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina le attivita' delle agenzie di viaggio e turismo, nonche' le attivita' di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'Art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.