(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
             Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  presente  legge  disciplina le attivita' delle agenzie di
viaggio   e   turismo,  nonche'  le  attivita'  di  organizzazione  e
intermediazione  di  viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo
di lucro di cui all'Art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.