(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 13 del 26 marzo 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  6  della  legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   6.   (Disposizioni   finanziarie)  -  1.  Alla  copertura
della maggiore  spesa per l'anno 2002 derivante dagli articoli da 1 a
4 della presente legge, stimata in 335.000 euro, si provvede mediante
utilizzo  di  una  quota  equivalente dello stanziamento nel bilancio
2002  sul  fondo  globale  per far fronte ad oneri derivanti da nuovi
provvedimenti  legislativi  -  spese correnti (cap. 102115) di cui al
punto   1   dell'allegato  n.  3  al  bilancio  medesimo.  La  giunta
provinciale  e'  autorizzata,  ai  sensi dell'Art. 22, comma 3, della
legge  provinciale  26 aprile  1980, n. 8, e successive modifiche, ad
adottare le conseguenti variazioni di bilancio.
    2.  Alla  maggiore spesa per gli interventi di cui al comma 1 per
gli  anni  2003 e 2004, stimata in 335.000 euro all'anno, si provvede
mediante  corrispondente  quota  dello  stanziamento  previsto per il
biennio  2003-2004  nel  bilancio  triennale  2002-2004,  sezione 5 -
settore 5.1, lettera b.1.
    3.  La  spesa per gli interventi di cui all'Art. 5 e' autorizzata
con legge finanziaria annuale".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
      Bolzano, 15 marzo 2002
                             DURNWALDER