(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 26 marzo 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Disposizioni finanziarie) - 1. Alla copertura della maggiore spesa per l'anno 2002 derivante dagli articoli da 1 a 4 della presente legge, stimata in 335.000 euro, si provvede mediante utilizzo di una quota equivalente dello stanziamento nel bilancio 2002 sul fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap. 102115) di cui al punto 1 dell'allegato n. 3 al bilancio medesimo. La giunta provinciale e' autorizzata, ai sensi dell'Art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, ad adottare le conseguenti variazioni di bilancio. 2. Alla maggiore spesa per gli interventi di cui al comma 1 per gli anni 2003 e 2004, stimata in 335.000 euro all'anno, si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2003-2004 nel bilancio triennale 2002-2004, sezione 5 - settore 5.1, lettera b.1. 3. La spesa per gli interventi di cui all'Art. 5 e' autorizzata con legge finanziaria annuale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Bolzano, 15 marzo 2002 DURNWALDER