(Pubblicata nel suppl straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria numero 12 del 1 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale, nel corso dell'esercizio finanziario 2002, e' autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002: a) per l'istituzione di nuove unita' previsionali di base di entrata, per l'esercizio di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonche' per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) per operazioni di tipo compensativo tra unita' previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilita' speciali; d) per operazioni conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.