(Pubblicata  nel  suppl  straord.  n. 4 al Bollettino ufficiale della
            Regione Calabria numero 12 del 1 luglio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  La  giunta  regionale,  nel  corso dell'esercizio finanziario
2002,   e'  autorizzata  ad  effettuare  variazioni  al  bilancio  di
previsione 2002:
      a)  per  l'istituzione  di nuove unita' previsionali di base di
entrata,   per  l'esercizio  di  entrate  derivante  da  assegnazioni
vincolate  a  scopi  specifici  da  parte  dello  Stato e dell'Unione
europea  o  da  parte  di  altri  soggetti istituzionali, nonche' per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore;
      b) per  operazioni di tipo compensativo tra unita' previsionali
di   base,  all'interno  della  medesima  classificazione  economica,
qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa
funzione  obiettivo,  di  uno  stesso  programma  o  progetto, oppure
riguardino  interventi  previsti dalla programmazione comunitaria, da
intese   istituzionali   di   programma   o  da  altri  strumenti  di
programmazione negoziata;
      c)   per   l'adeguamento   degli   stanziamenti  relativi  alle
contabilita' speciali;
      d)   per  operazioni  conseguenti  all'attuazione  del  ricorso
all'indebitamento con oneri a carico dello Stato.