(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del
                           1 luglio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                      Autorizzazione regionale
    1.  Per  provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle
stazioni  di  soggiorno,  di  cura  e  turismo,  nonche'  nelle altre
localita'  climatiche,  balneari  o termali o, comunque, di interesse
turistico  esistenti  sul  territorio  regionale, la giunta regionale
autorizza   l'apertura   stagionale  e  la  gestione  dei  dispensari
farmaceutici  previsti  dal  comma  V dell'Art. 1 della legge 8 marzo
1968,  n.  221,  come  sostituito  dall'art. 6 della legge 8 novembre
1991, 362, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2.