(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 1 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione regionale 1. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di soggiorno, di cura e turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o, comunque, di interesse turistico esistenti sul territorio regionale, la giunta regionale autorizza l'apertura stagionale e la gestione dei dispensari farmaceutici previsti dal comma V dell'Art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, 362, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2.