(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       100 del 12 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    In  considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti  danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di  altre  soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente  dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
Regione   Emilia-Romagna  e'  consentito  nel  corso  delle  stagioni
venatorie  2002-2003  e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari
appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'Art. 2,
ai  sensi  dell'Art.  9,  comma  1,  lettera  a)  della  direttiva n.
79/409/CEE,  e  successive  modifiche,  secondo le disposizioni della
presente legge.