(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 12 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso delle stagioni venatorie 2002-2003 e 2003-2004, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui alla lettera a), comma 1 dell'Art. 2, ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE, e successive modifiche, secondo le disposizioni della presente legge.