(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art. 7, commi 10,11 e 12, della legge regionale 3 luglio
2000,  n.  13,  concernente  modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale  4 settembre  1990,  n.  39  "Norme  a tutela degli animali
domestici  per  il  controllo  e  la  prevenzione  del  fenomeno  del
randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina";
    Visto  in  particolare  il  comma  12,  dell'Art.  7, della legge
regionale   n.  13/2000,  che  dispone  di  apportare  le  necessarie
modificazioni  ai  requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui
all'Art.  7,  comma  5  quinquies,  della legge regionale n. 39/1990,
cosi'  come  aggiunto  dal comma 10, del medesimo Art. 7, della legge
regionale n. 13/2000, per il ricovero temporaneo dei gatti viventi in
liberta'  e  delle  strutture di cui all'Art. 9, comma 1, della legge
regionale n. 39/1990;
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della  legge regionale n.
39/1990,  approvato con decreto del presidente della giunta regionale
5 giugno  1991,  n. 0271/Pres., cosi' come modificato dal decreto del
presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres;
    Considerata   la  portata  delle  modifiche  ed  integrazioni  da
apportare  al  citato  regolamento  ed  in  particolare relative alle
prescrizioni  concernenti  l'istituzione  dell'anagrafe canina, anche
alla   luce   delle  problematiche  sopravvenute  all'obbligatorieta'
dell'applicazione  del  "microchip" per l'identificazione dei cani di
proprieta' e dell'opportunita' di informatizzare la banca dati;
    Ritenuto   necessario   provvedere   ad  una  nuova  stesura  del
regolamento in sostituzione dei regolamenti approvati con i succitati
decreti presidenziali;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1723 del
23 maggio 2002;
                              Decreta:
    E'  approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale
4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici
per  il  controllo  e  la  prevenzione  del  fenomeno del randagismo.
Istituzione  dell'anagrafe  canina",  nel  testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 6 giugno 2002
                                TONDO
Regolamento  di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n.
   39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e
   la   prevenzione   del   fenomeno   del   randagismo.  Istituzione
   dell'anagrafe canina.
                               Art. 1.
              Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina
    1. Chiunque  sia proprietario o detentore di un cane e' tenuto ad
iscriverlo  all'anagrafe canina, con le modalita' stabilite dall'Art.
3  della  legge  regionale  n.  39/1990  e  dal presente Regolamento,
utilizzando l'allegato modello 1.