(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 7, commi 10,11 e 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 "Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina"; Visto in particolare il comma 12, dell'Art. 7, della legge regionale n. 13/2000, che dispone di apportare le necessarie modificazioni ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'Art. 7, comma 5 quinquies, della legge regionale n. 39/1990, cosi' come aggiunto dal comma 10, del medesimo Art. 7, della legge regionale n. 13/2000, per il ricovero temporaneo dei gatti viventi in liberta' e delle strutture di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 39/1990; Visto il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 39/1990, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., cosi' come modificato dal decreto del presidente della giunta regionale 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres; Considerata la portata delle modifiche ed integrazioni da apportare al citato regolamento ed in particolare relative alle prescrizioni concernenti l'istituzione dell'anagrafe canina, anche alla luce delle problematiche sopravvenute all'obbligatorieta' dell'applicazione del "microchip" per l'identificazione dei cani di proprieta' e dell'opportunita' di informatizzare la banca dati; Ritenuto necessario provvedere ad una nuova stesura del regolamento in sostituzione dei regolamenti approvati con i succitati decreti presidenziali; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1723 del 23 maggio 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 giugno 2002 TONDO Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina. Art. 1. Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina 1. Chiunque sia proprietario o detentore di un cane e' tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina, con le modalita' stabilite dall'Art. 3 della legge regionale n. 39/1990 e dal presente Regolamento, utilizzando l'allegato modello 1.