(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 19 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Alle aziende regionali per il diritto agli studi universitari di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, di seguito denominate Aziende, si applicano, nelle more dell'adeguamento della legge medesima alla sopravvenuta normativa statale, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2.