(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Lazio n. 2 del
                          19 gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Alle aziende regionali per il diritto agli studi universitari
di  cui  alla  legge  regionale  31 ottobre  1994,  n.  51 (Norme per
l'attuazione  del  diritto  agli  studi  universitari)  e  successive
modifiche,  di  seguito  denominate Aziende, si applicano, nelle more
dell'adeguamento  della  legge  medesima  alla sopravvenuta normativa
statale, le disposizioni transitorie contenute nell'art. 2.