(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20
                            maggio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  Nel  quadro  dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della
Costituzione, la Regione agevola l'accesso alla scuola dell'infanzia,
di  cui  riconosce  il  ruolo  di  servizio  educativo  e  sociale di
interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita e alla
formazione  dei  minori,  nel  rispetto  dell'identita'  individuale,
culturale  e  religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla
partecipazione  delle  donne  al  mercato  del lavoro e contribuire a
creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle
familiari.
    2.  In particolare, la Regione riconosce e promuove il pluralismo
delle  offerte  educative  ed  il diritto di scelta del genitore, con
particolare  riguardo ai minori le cui famiglie versino in condizioni
di disagio economico o di svantaggio socio-culturale.