(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20 maggio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione agevola l'accesso alla scuola dell'infanzia, di cui riconosce il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto dell'identita' individuale, culturale e religiosa, anche al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e contribuire a creare le condizioni per conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari. 2. In particolare, la Regione riconosce e promuove il pluralismo delle offerte educative ed il diritto di scelta del genitore, con particolare riguardo ai minori le cui famiglie versino in condizioni di disagio economico o di svantaggio socio-culturale.