(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Allo scopo di tutelare la continuita' della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera, la Regione concede, nella misura e con le modalita' specificate nella presente legge, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani sia in regime di apprendistato o di formazione e lavoro che per la normale attivita' lavorativa.