(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20
                            giugno 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  Allo  scopo  di  tutelare  la  continuita'  della  tradizione
artigiana  e  di  promuovere  la formazione di nuova mano d'opera, la
Regione  concede,  nella  misura e con le modalita' specificate nella
presente  legge,  contributi  finanziari  alle  imprese artigiane che
assumono  giovani  sia  in  regime di apprendistato o di formazione e
lavoro che per la normale attivita' lavorativa.