(Pubblicata  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  Modifiche all'Art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13
    1.  All'Art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme
per  il  riordino  degli  enti  dl  edilizia residenziale pubblica ed
istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
        a) cinque  componenti,  tra  cui  il presidente, nominati dal
consiglio  regionale  ai  sensi  dell'Art.  9  della  legge regionale
6 aprile  1995,  n.  14  (Norme  per  le  nomine  e  designazioni  di
competenza  della  Regione),  di  cui  uno  in  rappresentanza  della
minoranza;
        b) un  componente  nominato dalla provincia tra i sindaci dei
comuni  in  cui opera l'ALER, o loro delegati, escluso il comune dove
ha  sede  l'ALER;  per  l'ALER  di  Busto  Arsizio,  il componente e'
nominato dal comune di Busto Arsizio;
        c) un componente nominato dal comune in cui l'ALER ha la sede
legale.";
      b) il comma 1-bis e' abrogato;
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Nella  seduta  di  insediamento,  o  comunque entro trenta
giorni  dalla medesima, il consiglio di amministrazione provvede alla
nomina   del   vice  presidente.  Della  nomina  e'  data  tempestiva
comunicazione alla giunta regionale.";
      d) il comma 5 e' abrogato;
      e) il comma 6 e' abrogato;
      f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
      "9.  Il  consiglio  di  amministrazione  decade nel caso in cui
cessino  dalla  carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi,
almeno   quattro   consiglieri.   Il   presidente  del  consiglio  di
amministrazione, il vice presidente o il consigliere piu' anziano per
nomina  o,  a parita' di nomina, per eta', comunica immediatamente al
presidente   della   giunta  regionale  l'intervenuta  decadenza.  Il
presidente  della  giunta  regionale  con proprio decreto dichiara la
decadenza  del  consiglio  e  nomina  un  commissario, fermo restando
quanto  previsto  dall'Art.  13,  comma  1,  lettera  a), della legge
regionale n. 14/1995".