(Pubblicata nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 1. All'Art. 8 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti dl edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) cinque componenti, tra cui il presidente, nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione), di cui uno in rappresentanza della minoranza; b) un componente nominato dalla provincia tra i sindaci dei comuni in cui opera l'ALER, o loro delegati, escluso il comune dove ha sede l'ALER; per l'ALER di Busto Arsizio, il componente e' nominato dal comune di Busto Arsizio; c) un componente nominato dal comune in cui l'ALER ha la sede legale."; b) il comma 1-bis e' abrogato; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nella seduta di insediamento, o comunque entro trenta giorni dalla medesima, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente. Della nomina e' data tempestiva comunicazione alla giunta regionale."; d) il comma 5 e' abrogato; e) il comma 6 e' abrogato; f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il consiglio di amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno quattro consiglieri. Il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente o il consigliere piu' anziano per nomina o, a parita' di nomina, per eta', comunica immediatamente al presidente della giunta regionale l'intervenuta decadenza. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del consiglio e nomina un commissario, fermo restando quanto previsto dall'Art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/1995".