(Pubblicato nel 1o S.O. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
                        Ambito d'applicazione
    1.  La  Regione,  a  completamento  del  processo  di riforma del
trasporto  pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale n.
22/1998   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  adotta  il
presente  regolamento  tariffario in attuazione della legge regionale
n. 1/2002.
    2.  Il  regolamento  si  applica ai seguenti servizi di trasporto
pubblico,  per  i  quali  e'  previsto  un  corrispettivo regionale o
locale:
      a) servizi  ferroviari  di  trasporto  locale  trasferiti dallo
Stato  alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997
per  gli  spostamenti tra le stazioni ferroviarie situate all'interno
del  territorio lombardo, con estensione alle stazioni poste in altre
regioni elencatenei contratti di servizio;
      b) servizi  automobilistici di linea di cui all'Art. 2, comma 4
della legge regionale n. 22/1998;
      c) servizi automobilistici finalizzati effettuati con modalita'
particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata di
cui all'Art. 2, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 22/1998,
sostitutivi dei servizi di linea;
      d) servizi  automobilistici  finalizzati effettuati con autobus
destinati  ai  servizi  di linea, svolti su itinerari autorizzati con
offerta  indifferenziata  al  pubblico,  di  cui all'Art. 2, comma 5,
lettera d) della legge regionale n. 22/1998, equiparati ai servizi di
linea,  per i quali e' previsto un obbligo di servizio e non soggetti
ad autorizzazione;
      e) servizi  su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata di
cui  all'Art.  2, comma 6 della legge regionale n. 22/1998, tra cui i
servizi  su  impianti  a  fine  classificati di trasporto pubblico ai
sensi dell'Art. 30 della stessa legge regionale n. 22/1998;
      f) servizi,  di  navigazione pubblica di linea, di cui all'Art.
2, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 22/1998.