(Pubblicato nel 1o S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 26 luglio 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Ambito d'applicazione 1. La Regione, a completamento del processo di riforma del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale n. 22/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta il presente regolamento tariffario in attuazione della legge regionale n. 1/2002. 2. Il regolamento si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico, per i quali e' previsto un corrispettivo regionale o locale: a) servizi ferroviari di trasporto locale trasferiti dallo Stato alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997 per gli spostamenti tra le stazioni ferroviarie situate all'interno del territorio lombardo, con estensione alle stazioni poste in altre regioni elencatenei contratti di servizio; b) servizi automobilistici di linea di cui all'Art. 2, comma 4 della legge regionale n. 22/1998; c) servizi automobilistici finalizzati effettuati con modalita' particolari in aree a domanda debole, anche con servizi a chiamata di cui all'Art. 2, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 22/1998, sostitutivi dei servizi di linea; d) servizi automobilistici finalizzati effettuati con autobus destinati ai servizi di linea, svolti su itinerari autorizzati con offerta indifferenziata al pubblico, di cui all'Art. 2, comma 5, lettera d) della legge regionale n. 22/1998, equiparati ai servizi di linea, per i quali e' previsto un obbligo di servizio e non soggetti ad autorizzazione; e) servizi su impianti fissi e su sistemi a guida vincolata di cui all'Art. 2, comma 6 della legge regionale n. 22/1998, tra cui i servizi su impianti a fine classificati di trasporto pubblico ai sensi dell'Art. 30 della stessa legge regionale n. 22/1998; f) servizi, di navigazione pubblica di linea, di cui all'Art. 2, comma 7, lettera a) della legge regionale n. 22/1998.