(Pubblicato  nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 28 del 12 luglio 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   le  modalita'  di
formulazione  degli  atti  di gara, i parametri per la qualificazione
delle  offerte,  i  criteri  per  la  composizione  delle commissioni
aggiudicatrici  e  le relative modalita' di funzionamento e gli altri
elementi  atti  a  garantire  la  correttezza,  trasparenza  e  piena
funzionalita'  dalle  procedure  di  aggiudicazione  delle autostrade
regionali  della  Lombardia,  in  attuazione  dell'Art. 8 della legge
regionale  4 maggio  2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete
viaria di interesse regionale", di seguito denominata legge.
    2. Nell'ambito del presente regolamento si intendono per:
      a)   autostrade   regionali:   le  infrastrutture  a  carattere
autostradale,  con  almeno  due  corsie  per  senso di marcia, corsia
laterale  di  emergenza,  carreggiate  separate  da barriera fisica e
svincoli   a   livelli   differenziati   interamente  ricomprese  nel
territorio  regionale,  che  assolvano prevalentemente ad esigenze di
mobilita'  di  scala  regionale, che non siano oggetto di concessione
nazionale e previste dalla programmazione regionale e per le quali la
Regione stessa promuove procedura di concessione;
      b)   autosostenibilita'  dell'intervento:  la  possibilita'  di
sostenere  finanziariamente  l'importo  complessivo della concessione
mediante  gli introiti derivanti dalla gestione. L'autosostenibilita'
puo'  essere  parziale,  qualora  l'equilibrio  tra costi ed introiti
possa  essere  raggiunto  solo  a fronte di cofinanziamento pubblico,
intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse
poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
      c)  studio di fattibilita' di autostrada regionale: la verifica
analitica   della   fattibilita'   tecnico-economica,  ambientale  ed
istituzionale  dell'infrastruttura  programmata.  Costituisce la base
sulla   quale   si   avviano  le  procedure  concessorie,  in  quanto
propedeutico a garantirne la piena efficacia e funzionalita';
      d) procedura con preliminare a cura della Regione: la procedura
per  la quale il progetto preliminare viene sviluppato direttamente a
cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione;
      e)  procedura  con  promotore: la procedura secondo la quale la
Regione  promuove  l'attivazione  di  soggetto  privato che si faccia
carico    della   progettazione   preliminare   e   della   eventuale
realizzazione   dell'intervento.   Tale   soggetto   ha   obbligo  di
costituirsi in societa' di progetto;
      f)  promotore  di  autostrada regionale: il soggetto che assume
l'onere  di  redigere il progetto preliminare di autostrada regionale
nell'osservanza   delle   indicazioni   contenute   nello  studio  di
fattibilita' approvato dalla Regione;
      g) bando per l'individuazione di soggetto promotore: l'atto con
cui  la Regione, sulla scorta dello studio di fattibilita' approvato,
promuove  l'attivazione  di  soggetto  che  si faccia promotore dello
sviluppo del progetto preliminare dell'opera;
      h)  consolidamento  del  progetto: fase nella quale il progetto
preliminare,  redatto  sulla scorta delle indicazioni contenute nello
studio  di  fattibilita',  viene esaminato dalla Regione e dagli enti
locali  e  nel  corso  della  quale vengono apportate le modifiche ed
integrazioni concordate durante il confronto istituzionale;
      i)  importo complessivo della concessione: e' determinato dalla
somma   del  costo  dell'investimento  e  dei  costi  della  gestione
operativa  e  rappresenta  l'importo  da  porre  a base della gara di
concessione.