(Pubblicato nel 1o suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 12 luglio 2002) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici e le relative modalita' di funzionamento e gli altri elementi atti a garantire la correttezza, trasparenza e piena funzionalita' dalle procedure di aggiudicazione delle autostrade regionali della Lombardia, in attuazione dell'Art. 8 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale", di seguito denominata legge. 2. Nell'ambito del presente regolamento si intendono per: a) autostrade regionali: le infrastrutture a carattere autostradale, con almeno due corsie per senso di marcia, corsia laterale di emergenza, carreggiate separate da barriera fisica e svincoli a livelli differenziati interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilita' di scala regionale, che non siano oggetto di concessione nazionale e previste dalla programmazione regionale e per le quali la Regione stessa promuove procedura di concessione; b) autosostenibilita' dell'intervento: la possibilita' di sostenere finanziariamente l'importo complessivo della concessione mediante gli introiti derivanti dalla gestione. L'autosostenibilita' puo' essere parziale, qualora l'equilibrio tra costi ed introiti possa essere raggiunto solo a fronte di cofinanziamento pubblico, intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali; c) studio di fattibilita' di autostrada regionale: la verifica analitica della fattibilita' tecnico-economica, ambientale ed istituzionale dell'infrastruttura programmata. Costituisce la base sulla quale si avviano le procedure concessorie, in quanto propedeutico a garantirne la piena efficacia e funzionalita'; d) procedura con preliminare a cura della Regione: la procedura per la quale il progetto preliminare viene sviluppato direttamente a cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione; e) procedura con promotore: la procedura secondo la quale la Regione promuove l'attivazione di soggetto privato che si faccia carico della progettazione preliminare e della eventuale realizzazione dell'intervento. Tale soggetto ha obbligo di costituirsi in societa' di progetto; f) promotore di autostrada regionale: il soggetto che assume l'onere di redigere il progetto preliminare di autostrada regionale nell'osservanza delle indicazioni contenute nello studio di fattibilita' approvato dalla Regione; g) bando per l'individuazione di soggetto promotore: l'atto con cui la Regione, sulla scorta dello studio di fattibilita' approvato, promuove l'attivazione di soggetto che si faccia promotore dello sviluppo del progetto preliminare dell'opera; h) consolidamento del progetto: fase nella quale il progetto preliminare, redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nello studio di fattibilita', viene esaminato dalla Regione e dagli enti locali e nel corso della quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni concordate durante il confronto istituzionale; i) importo complessivo della concessione: e' determinato dalla somma del costo dell'investimento e dei costi della gestione operativa e rappresenta l'importo da porre a base della gara di concessione.