(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 22 maggio 2002). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'Art. 3 1. Al comma 2, dell'Art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere: "m) i criteri per la individuazione delle zone in cui e' comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'Art. 13, comma 3, cosi' come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna; n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis, del comma 2 dell'Art. 2;".