(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del
                          22 maggio 2002).
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                       LA PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione dell'Art. 3
    1.  Al comma 2, dell'Art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994,
n. 14. dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "m) i criteri per la individuazione delle zone in cui e' comunque
vietato l'esercizio venatorio di cui all'Art. 13, comma 3, cosi' come
integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio
destinata a protezione della fauna;
    n) i  criteri  per  la  disciplina dell'esercizio venatorio nelle
aree  a  regolamento specifico di cui alla lettera c-bis, del comma 2
dell'Art. 2;".