(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
        Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 giugno 2002)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visti  gli  articoli  55 e 56 della legge provinciale 19 febbraio
2002,  n.  1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per
l'anno 2002) e le norme statali da essi richiamate;
    Visto   il   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
26 gennaio  1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, recante
il   testo  unico  delle  leggi  provinciali  in  materia  di  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, e in particolare l'articolo 100;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale 3-18 dicembre 2001,
n. 412;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1020 di data
10 maggio  2002, avente ad oggetto "disposizioni regolamentari per la
prima  applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia
di  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti, ai sensi dell'art. 55
della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1."
                              Decreta:
di  emanare  il seguente regolamento di esecuzione ai sensi dell'Art.
55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
Disposizioni  regolamentari  per  la  prima  applicazione  in  ambito
   provinciale  di  norme  statali in materia di tutela dell'ambiente
   dagli  inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale
   19 febbraio 2002, n. 1.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  detta le disposizioni per la prima
applicazione,   nel  territorio  provinciale,  delle  seguenti  norme
statali,  ai  sensi  dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio
2002,  n.  l (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per
l'anno 2002):
      a) decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (attuazione della
direttiva  96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria
ambiente);
      b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente
della   Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235  (norme  di  attuazione
dellostatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
energia),   come   aggiunto   dall'art.  9  del  decreto  legislativo
11 novembre  1999,  n.  463, limitatamente al coordinamento di questa
disposizione  con  l'articolo  17  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n. 203 (attuazione delle direttive CEE,
numeri  80/779,  82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia
di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di   inquinamento  prodotto  dagli  impianti  industriali,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
      c) decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n. 152 (disposizioni
sulla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  recepimento  della
direttiva  91/271/CEE  concernente  il trattamento delle acque reflue
urbane  e  della  direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque  dall'inquinamento  provocato  dai nitrati provenienti da fonti
agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258,  limitatamente  al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e
43   e  alla  disciplina  afferente  gli  scarichi  di  acque  reflue
industriali;
      d) decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (attuazione della
direttiva  96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
    2.  Il  presente  regolamento  contiene  inoltre  le disposizioni
attuative  dell'art.  55,  comma  3, della legge provinciale n. l del
2002,   nonche'  le  norme  occorrenti  per  adeguare  la  disciplina
provinciale  concernente  lo  scarico  delle  acque  reflue urbane al
decreto  legislativo  n.  152  del 1999, in conformita' alla sentenza
della Corte costituzionale 3 - 18 dicembre 2001, n. 412.
    3.  Il  testo  unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell'ambiente   dagli   inquinamenti,   approvato   con  decreto  del
presidente  della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl,
come  da  ultimo modificato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002,
n. 1, viene di seguito denominato "testo unico".
    4.  Per  quanto  non previsto dal presente regolamento valgono le
corrispondenti   definizioni   contenute   nella   normativa  statale
richiamata dal comma 1.