(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 55 e 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002) e le norme statali da essi richiamate; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, e in particolare l'articolo 100; Vista la sentenza della Corte costituzionale 3-18 dicembre 2001, n. 412; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1020 di data 10 maggio 2002, avente ad oggetto "disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1." Decreta: di emanare il seguente regolamento di esecuzione ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti norme statali, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. l (misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002): a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente); b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (norme di attuazione dellostatuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'art. 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183); c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, limitatamente al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e 43 e alla disciplina afferente gli scarichi di acque reflue industriali; d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). 2. Il presente regolamento contiene inoltre le disposizioni attuative dell'art. 55, comma 3, della legge provinciale n. l del 2002, nonche' le norme occorrenti per adeguare la disciplina provinciale concernente lo scarico delle acque reflue urbane al decreto legislativo n. 152 del 1999, in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale 3 - 18 dicembre 2001, n. 412. 3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, viene di seguito denominato "testo unico". 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le corrispondenti definizioni contenute nella normativa statale richiamata dal comma 1.