(Pubblicata  nel  Suppl.  straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  In  attuazione  del principio di sussidiarieta' e degli altri
principi  indicati  nell'art.  118  della  Costituzione, nell'art. 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59 e negli articoli 3 e
seguenti  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente
legge  detta  i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le
modalita'  pe il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi
esercitati,  dai  comuni,  dalle  province,  dagli altri enti locali,
dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli
articoli  117,  comma  3  e  4,  e 118 della Costituzione, cosi' come
individuato  nelle  leggi  e  nei decreti legislativi di conferimento
delle funzioni medesime.
    2.  Con  la  presente legge la Regione Calabria provvede al pieno
conferimento  agli  enti  locali  di  tutte  le funzioni ed i compiti
amministrativi  relativi  alla  cura  degli interessi delle comunita'
locali,  riservando a se' esclusivamente le funzioni ed i compiti che
richiedono necesariamente l'esercizio unitario a livello regionale.
    3.  Il  conferimento  di  cui  ai  commi  precedenti  avviene con
riferimento ai seguenti settori:
      a) sviluppo economico e attivita' produttive;
      b) territorio, ambiente e infrastrutture;
      c) servizi alla persona e alla comunita';
      d) polizia amministrativa regionale e locale.
    4.  Il  riordino  di funzioni e competenze tra Regione e gli enti
locali  avviene  secondo  i principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione  e  nel  pieno  rispetto  dei  reciproci  ambiti  di
autonomia,  oltre  che  nel  perseguimento dell'obiettivo della piena
integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari enti interessati.
    5.  Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali
e'  attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento
dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative   e   strumentali,   ovvero,  se  il  trasferimento  e'
precedente   all'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  entro
centottanta giorni.