(Pubblicata nel Suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 del 16 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione del principio di sussidiarieta' e degli altri principi indicati nell'art. 118 della Costituzione, nell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalita' pe il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati, dai comuni, dalle province, dagli altri enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, cosi' come individuato nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime. 2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunita' locali, riservando a se' esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necesariamente l'esercizio unitario a livello regionale. 3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori: a) sviluppo economico e attivita' produttive; b) territorio, ambiente e infrastrutture; c) servizi alla persona e alla comunita'; d) polizia amministrativa regionale e locale. 4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli enti locali avviene secondo i principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari enti interessati. 5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali e' attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento e' precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.