(Pubblicata   nel   supplemento  straordinario  n.  1  al  Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
    1.  L'ufficio  di presidenza del consiglio regionale procede, con
cadenza  triennale,  alla  revisione  della struttura organizzativa e
della  propria  dotazione  organica,  nonche' alla programmazione dei
fabbisogni  professionali,  tenendo  conto  delle  esigenze correlate
all'evoluzione  istituzionale  e  funzionale dell'ente e dell'impatto
organizzativo indotto dal conferimento di funzioni.
    2.  Il numero dei dipartimenti non puo' essere comunque superiore
a cinque.
    3.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  in  contrasto con la
presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 29 luglio 2002
                            CHIARAVALLOTI