(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare l'adozione di adeguate misure, da parte degli organi di Governo e degli organi gestionali, con l'applicazione degli istituti di partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali, intese alla razionalizzazione ed ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane ed alla riduzione della spesa sostenuta per il personale dipendente nel corso del triennio 2002-2004. 2. Nel corso del triennio di cui al comma precedente la spesa sostenuta, per il personale dipendente deve presentare una riduzione dell'1% annuo computato con criterio di competenza e risultante dal conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.