(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Le disposizioni della presente legge sono volte ad assicurare
l'adozione  di  adeguate  misure,  da parte degli organi di Governo e
degli   organi  gestionali,  con  l'applicazione  degli  istituti  di
partecipazione sindacale previsti dalle vigenti disposizioni di legge
o  contrattuali,  intese  alla  razionalizzazione  ed  ottimizzazione
nell'impiego  delle  risorse  umane  ed  alla  riduzione  della spesa
sostenuta   per  il  personale  dipendente  nel  corso  del  triennio
2002-2004.
    2.  Nel  corso  del  triennio di cui al comma precedente la spesa
sostenuta,  per il personale dipendente deve presentare una riduzione
dell'1%  annuo  computato con criterio di competenza e risultante dal
conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001.