(Pubblicata nel 1o suppl. al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni   in   materia  di  imposta  regionale  sulle  attivita'
                             produttive
    1.  A  decorrere  dall'anno 2001 l'agenzia per lo svolgimento dei
giochi   olimpici,   istituita  con  legge  9 ottobre  2000,  n.  285
(Interventi  per  i  giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006"), e'
esonerata  dal  versamento,  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive (IRAP).
    2.  L'agenzia  e'  altresi'  esonerata  dagli  obblighi contabili
inerenti    l'IRAP,    quali   la   presentazione   periodica   delle
dichiarazioni.