(Pubblicata nel 1o suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'8 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive 1. A decorrere dall'anno 2001 l'agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006"), e' esonerata dal versamento, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 2. L'agenzia e' altresi' esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.