(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2002) (Ripubblicato con correzioni nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 dell'11 luglio 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'Art. 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 52-6361 del 17 giugno 2002; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Principi e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dell'Art. 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) il funzionamento dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte), istituita dalla legge regionale n. 19/2001, quale ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale, posto sotto la vigilanza della giunta regionale. 2. I principi generali, le finalita' e l'oggetto dell'ARES Piemonte sono disciplinati dalla legge regionale n. 19/2001.