(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del
                           27 giugno 2002)
(Ripubblicato  con  correzioni nel Bollettino ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 28 dell'11 luglio 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto l'Art. 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 52-6361 del
17 giugno 2002;
Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi  di  quanto
disposto  dell'Art.  16  della  legge  regionale 6 agosto 2001, n. 19
(istituzione  dell'agenzia  regionale delle strade del Piemonte (ARES
Piemonte)  e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) il
funzionamento  dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES
Piemonte),  istituita dalla legge regionale n. 19/2001, quale ente di
diritto  pubblico  economico,  strumentale  della  Regione, dotato di
personalita'   giuridica   ed  autonomia  amministrativa,  tecnica  e
patrimoniale, posto sotto la vigilanza della giunta regionale.
    2.  I  principi  generali,  le  finalita'  e  l'oggetto dell'ARES
Piemonte sono disciplinati dalla legge regionale n. 19/2001.