(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 1 agosto 2002) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto l'Art. 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale); Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 122; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1-6748 del 29 luglio 2002; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: "Ordinamento e disciplina dell'attivita' del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte" Art. 1. F o n t i 1. Il Bollettino ufficiale e' previsto quale strumento necessario di comunicazione istituzionale dell'ente regionale dall'art. 65 dello statuto della Regione Piemonte, e dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale). 2. Il Bollettino ufficiale e' una pubblicazione improntata al rispetto dei principi di trasparenza, economicita' ed efficacia. Si affianca agli strumenti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alle attivita' di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e costituisce una delle modalita' di garanzia del diritto di accesso ai sensi dell'Art. 4, comma 2, del decreto del presidente della giunta regionale 13 febbraio 1995, n. 652 (Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi). 3. Questo regolamento applica le norme di legge vigenti in materia di documento informatico, trasmissione e validazione del medesimo. Al fine di garantire al cittadino la massima trasparenza dell'azione amministrativa prescritta dall'Art. 8, comma 2, della legge regionale n. 51/1997, la diffusione tra il pubblico del Bollettino ufficiale in Internet viene incentivata, consentendo l'accessibilita' a titolo gratuito all'edizione in Internet e introducendo condizioni tariffarie agevolate per la pubblicazione dei testi inoltrati tramite posta elettronica.