(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           1 agosto 2002)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto  l'Art. 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (norme
sull'organizzazione  degli  uffici  e  sull'ordinamento del personale
regionale);
    Vista  la  deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio
regionale 10 luglio 2002, n. 122;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1-6748 del
29 luglio 2002;
                                Emana
il seguente regolamento:
      Regolamento regionale recante: "Ordinamento e disciplina
   dell'attivita' del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte"
                               Art. 1.
                             F o n t i
    1. Il Bollettino ufficiale e' previsto quale strumento necessario
di comunicazione istituzionale dell'ente regionale dall'art. 65 dello
statuto  della  Regione Piemonte, e dall'art. 8, comma 2, della legge
regionale  8  agosto  1997,  n.  51  (Norme sull'organizzazione degli
uffici e sull'ordinamento del personale regionale).
    2.  Il  Bollettino  ufficiale  e' una pubblicazione improntata al
rispetto  dei  principi di trasparenza, economicita' ed efficacia. Si
affianca  agli  strumenti  di  partecipazione procedimentale previsti
dalla  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi)  e  alle attivita' di informazione e di comunicazione
previste   dalla  legge  7 giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni),  e  costituisce una delle modalita' di garanzia del
diritto  di  accesso  ai  sensi dell'Art. 4, comma 2, del decreto del
presidente   della   giunta   regionale   13  febbraio 1995,  n.  652
(Regolamento  per  l'attuazione  del  diritto di accesso ai documenti
amministrativi).
    3.  Questo  regolamento  applica  le  norme  di  legge vigenti in
materia  di  documento  informatico,  trasmissione  e validazione del
medesimo.  Al  fine  di garantire al cittadino la massima trasparenza
dell'azione  amministrativa  prescritta  dall'Art.  8, comma 2, della
legge  regionale  n.  51/1997,  la  diffusione  tra  il  pubblico del
Bollettino  ufficiale  in  Internet  viene  incentivata,  consentendo
l'accessibilita'   a  titolo  gratuito  all'edizione  in  Internet  e
introducendo condizioni tariffarie agevolate per la pubblicazione dei
testi inoltrati tramite posta elettronica.