(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Differimento dei termini di cui all'Art. 9, comma 4, e all'Art. 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale". 1. Per l'anno 2001, il termine di novanta giorni, previsto dall'Art. 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, e' fissato in centottanta giorni. 2. Per l'anno 1997, il termine di novanta giorni, previsto dall'Art. 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, e' fissato in centottanta giorni.