(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del
                           13 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Differimento  dei  termini di cui all'Art. 9, comma 4, e all'Art. 14,
   comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi
   a favore della mobilita' e della sicurezza stradale".
    1.  Per  l'anno  2001,  il  termine  di  novanta giorni, previsto
dall'Art.  9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39,
e' fissato in centottanta giorni.
    2.  Per  l'anno  1997,  il  termine  di  novanta giorni, previsto
dall'Art. 14, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39,
e' fissato in centottanta giorni.