(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 13 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere e disciplinare, nell'ambito delle previsioni della programmazione regionale: a) le procedure inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione di autostrade e di strade a pedaggio ricadenti sul territorio della Regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di interesse regionale; b) il ricorso alla finanza di progetto e alla conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la mobilita'.