(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 78 del
                           13 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  sono  finalizzate a
promuovere   e   disciplinare,  nell'ambito  delle  previsioni  della
programmazione regionale:
      a) le  procedure  inerenti la progettazione, la realizzazione e
la  gestione  di  autostrade  e  di  strade  a pedaggio ricadenti sul
territorio della Regione del Veneto ed inserite nel sistema viario di
interesse regionale;
      b) il  ricorso  alla  finanza  di progetto e alla conferenza di
servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la
mobilita'.